Contrattualistica

Impugnare una donazione: azioni, presupposti e termini

Una donazione può essere contestata, ma non con un'unica azione. Il diritto distingue tre rimedi — riduzione, revocatoria e nullità — ciascuno con presupposti, soggetti legittimati e termini propri. Comprendere quale strada percorrere è decisivo: sbagliare azione o lasciar decorrere i termini significa perdere la tutela. Il tema riguarda soprattutto legittimari pretermessi e creditori del donante.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: tre azioni, non una

La donazione è un contratto (art. 769 c.c.) che trasferisce un bene senza corrispettivo. Proprio la gratuità la espone a contestazione da parte di chi ne risulti pregiudicato. L'ordinamento non offre un rimedio unico, ma tre azioni distinte, che rispondono a interessi diversi e non vanno confuse.

La prima protegge gli eredi più stretti; la seconda i creditori; la terza chiunque abbia interesse a far valere un vizio dell'atto. Individuare la posizione da tutelare è il primo passaggio: da essa dipendono legittimazione, presupposti e termini.

Azione di riduzione: la tutela dei legittimari

La riduzione (artt. 553 ss. c.c.) spetta ai legittimari — coniuge, figli, ascendenti — quando le donazioni fatte in vita dal defunto hanno leso la quota di eredità loro riservata per legge.

Per verificare la lesione si procede alla cosiddetta riunione fittizia (art. 556 c.c.): si ricostruisce idealmente il patrimonio del defunto sommando il relictum (ciò che resta all'apertura della successione) e il donatum (il valore delle donazioni), detratti i debiti. Su questa massa si calcola la quota di legittima. Se le donazioni l'hanno intaccata, il legittimario può chiederne la riduzione fino a reintegrare la propria quota.

L'azione presuppone l'apertura della successione: prima del decesso del donante non può essere esercitata. Il termine di prescrizione è decennale e decorre dall'apertura della successione (art. 2946 c.c.).

Un requisito spesso trascurato: per agire in riduzione contro donatari e legatari che non siano chiamati come coeredi, il legittimario deve prima aver accettato l'eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.). La condizione non opera invece nei rapporti tra coeredi.

Il nodo pratico: l'azione di restituzione verso i terzi

Qui si colloca il problema più delicato per chi acquista un immobile di provenienza donativa. Se il donatario ha nel frattempo alienato il bene, il legittimario, esperita con successo la riduzione e insoddisfatto sul patrimonio del donatario, può agire in restituzione contro il terzo acquirente (art. 563 c.c.).

La riforma introdotta con il d.l. 35/2005 (conv. L. 80/2005) ha posto un limite temporale: l'azione di restituzione non è più esperibile decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione. Entro tale termine, però, il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono notificare e trascrivere un atto di opposizione, che sospende il decorso del ventennio nei loro confronti. È il motivo per cui la provenienza donativa incide sulla commerciabilità e sulla finanziabilità di un immobile.

Azione revocatoria: la tutela dei creditori

La revocatoria (art. 2901 c.c.) consente al creditore di rendere inefficace, nei suoi confronti, la donazione con cui il debitore ha impoverito il proprio patrimonio, sottraendo la garanzia del credito.

Serve l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Sul piano soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente la scientia damni del solo debitore: non occorre provare la partecipazione consapevole del donatario, richiesta invece per gli atti onerosi.

Rileva il momento del credito. Se il credito è anteriore alla donazione, basta la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio. Se il credito è posteriore, occorre dimostrare che l'atto era dolosamente preordinato a compromettere il futuro soddisfacimento. L'azione si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (art. 2903 c.c.).

Azione di nullità: i vizi dell'atto

La nullità colpisce la donazione affetta da vizi strutturali: difetto di forma (la donazione richiede atto pubblico con due testimoni, art. 782 c.c.), illiceità della causa o del motivo determinante, mancanza di un requisito essenziale. L'azione è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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