Imputabilità del minore: il ddl che ridisegna l'articolo 98 c.p.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'imputabilità dei minorenni tra 14 e 18 anni, modificando l'articolo 98 del Codice penale. UNICEF Italia ha espresso forte preoccupazione per l'impatto sul sistema di giustizia minorile. Vediamo cosa prevede il testo e quali conseguenze pratiche può produrre per famiglie e operatori del diritto.
Il fatto
Il 24 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in materia di imputabilità del minore. L'intervento tocca due norme centrali del sistema penale minorile: l'articolo 98 del Codice penale e l'articolo 9 del d.P.R. 448/1998, il testo che disciplina il processo a carico di imputati minorenni.
UNICEF Italia ha diffuso una nota critica. Il punto contestato è l'introduzione di una presunzione di imputabilità per i minorenni compresi tra i 14 e i 18 anni, con effetti che secondo l'organizzazione rischiano di indebolire l'approccio educativo e recuperativo che caratterizza la giustizia minorile.
Inquadramento normativo
L'articolo 98 del Codice penale stabilisce oggi che il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo se, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Si tratta di un accertamento in concreto: il giudice deve verificare, caso per caso, la maturità del minore. Non esiste alcun automatismo. La pena, se applicata, è comunque diminuita.
L'articolo 9 del d.P.R. 448/1998 obbliga il giudice ad acquisire elementi sulla personalità del minore, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali. È lo strumento che consente di calibrare la risposta penale sul percorso di crescita, non solo sul fatto commesso.
Il ddl, secondo la ricostruzione della fonte, sposta l'asse: da un accertamento della maturità da compiere volta per volta a una presunzione, cioè a un punto di partenza che dà per esistente la capacità di intendere e di volere. In termini pratici, si alleggerisce l'onere di verifica in concreto.
Qui si innesta la critica di UNICEF. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata dall'Italia con legge 176/1991) impone di considerare il superiore interesse del minore e di privilegiare misure orientate al reinserimento. Una presunzione di imputabilità, secondo l'organizzazione, si muove in direzione opposta a questo principio.
Implicazioni pratiche
È bene chiarire un punto: si tratta di un disegno di legge, non di una norma in vigore. Il testo deve percorrere l'iter parlamentare e può subire modifiche rilevanti prima dell'eventuale approvazione definitiva.
Detto questo, se l'impianto venisse confermato, cambierebbe l'impostazione del giudizio sull'imputabilità. Oggi la difesa può lavorare per dimostrare l'assenza di maturità del minore al momento del fatto, con conseguente non punibilità. Con una presunzione, l'attività difensiva dovrebbe concentrarsi sul superamento di quel punto di partenza, con un onere argomentativo diverso.
Per le famiglie il tema è concreto. Un adolescente coinvolto in un procedimento penale potrebbe vedere ridotto lo spazio di valutazione individuale della propria condizione di crescita. La minore età resta comunque una circostanza che incide su pena e misure, ma il baricentro del processo potrebbe irrigidirsi.
Per gli operatori — servizi sociali, uffici di giustizia minorile, difensori — muterebbe il peso dell'attività istruttoria prevista dall'articolo 9. Meno spazio all'accertamento della maturità significa meno rilievo, in concreto, per la relazione sulla personalità.
Cosa fare in concreto
- Monitorate l'iter parlamentare. Il ddl non è legge: verificate lo stato di avanzamento prima di trarre conclusioni operative su casi in corso.
- Documentate il percorso del minore. In presenza di un procedimento, raccogliete tempestivamente elementi su contesto familiare, scolastico e sociale: restano rilevanti per pena e misure.
- Rivolgetevi a un difensore con competenza in diritto penale minorile. La materia ha regole processuali proprie, distinte dal processo ordinario.
- Non affidatevi a valutazioni improvvisate sulla capacità di intendere. L'accertamento è tecnico e va impostato con l'assistenza di professionisti e, dove necessario, di esperti in psicologia dell'età evolutiva.
- Verificate caso per caso l'incidenza della minore età. Anche a legge invariata, l'età al momento del fatto resta decisiva per l'inquadramento.
Il dibattito riguarda l'equilibrio tra esigenze di sicurezza e finalità educativa della giustizia minorile. È un equilibrio delicato, che merita attenzione tecnica prima che valutazioni di opportunità.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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