Indagini preliminari nel processo penale: come funzionano dopo la riforma Cartabia
Le indagini preliminari sono la prima fase del processo penale: raccolgono gli elementi per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o archiviare. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso su termini e garanzie. Vediamo chi fa cosa, entro quando e cosa deve sapere chi riceve un'informazione di garanzia.
Cosa sono le indagini preliminari
Le indagini preliminari sono la fase che precede l'eventuale processo vero e proprio. Servono al pubblico ministero (PM) per raccogliere gli elementi necessari a due sole decisioni alternative: chiedere il rinvio a giudizio oppure l'archiviazione.
Non sono, quindi, un giudizio sulla colpevolezza. Sono un accertamento preparatorio, disciplinato dagli articoli 326 e seguenti del codice di procedura penale. In questa fase vige la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Costituzione): l'indagato non è un condannato, ma una persona sottoposta a verifica.
I ruoli: PM, GIP e GUP
Tre figure vanno tenute distinte, perché svolgono funzioni diverse.
Il pubblico ministero dirige le indagini e coordina la polizia giudiziaria. È la parte che raccoglie sia gli elementi a carico sia quelli a favore dell'indagato (art. 358 c.p.p.): un obbligo spesso trascurato nella percezione comune.
Il giudice per le indagini preliminari (GIP) è un giudice terzo che interviene su richiesta del PM o delle parti. Autorizza o nega gli atti che incidono su diritti fondamentali: misure cautelari, intercettazioni, sequestri, proroghe dei termini. Non indaga: controlla.
Il giudice dell'udienza preliminare (GUP) entra in scena solo dopo. Se il PM chiede il rinvio a giudizio, il GUP valuta se gli elementi raccolti reggono il vaglio del dibattimento. La riforma Cartabia ha innalzato questo filtro: oggi il rinvio a giudizio si dispone solo quando gli elementi consentono una "ragionevole previsione di condanna" (art. 425 c.p.p., come modificato). Un criterio più selettivo rispetto al passato.
I termini delle indagini
I termini sono un punto cruciale, ridefinito dal D.Lgs. 150/2022.
La durata base è di sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati. Sale a un anno per i reati più gravi elencati dall'art. 407, comma 2, c.p.p. (ad esempio associazione mafiosa o alcuni delitti aggravati).
Superato il termine, senza proroga concessa dal GIP, gli atti compiuti dopo diventano inutilizzabili. La riforma ha inoltre introdotto un meccanismo di garanzia: se il PM resta inerte oltre i termini, l'indagato può sollecitare una definizione della sua posizione, con l'intervento del procuratore generale in caso di stallo (artt. 407-bis e 415-ter c.p.p.).
Cosa cambia per chi è indagato
Ricevere un'informazione di garanzia o un avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non equivale a essere colpevoli. Significa che esiste un procedimento e che la legge riconosce facoltà precise.
L'avviso ex art. 415-bis, in particolare, apre una finestra di venti giorni in cui l'indagato può depositare memorie, produrre documenti, chiedere di essere interrogato o sollecitare nuove indagini difensive. È il momento in cui la difesa può ancora orientare l'esito verso l'archiviazione, prima che la richiesta di rinvio a giudizio venga formalizzata.
Sottovalutare questa fase è l'errore più frequente. Molte posizioni si definiscono proprio qui, quando il fascicolo è ancora modellabile.
Cosa fare in concreto
- Non ignorare gli atti ricevuti. Un'informazione di garanzia o un avviso ex art. 415-bis contengono termini perentori: verificate subito le date.
- Nominate un difensore prima di rendere dichiarazioni. L'indagato ha diritto a non rispondere e a essere assistito in ogni atto in cui è previsto il difensore.
- Valutate le indagini difensive. La legge (artt. 391-bis e seguenti c.p.p.) consente al difensore di raccogliere elementi a favore, da depositare durante le indagini o nella finestra dei venti giorni.
- Controllate il rispetto dei termini. Atti compiuti oltre i termini di legge possono essere inutilizzabili: una verifica tecnica sul fascicolo è sempre opportuna.
- Consigliamo di intervenire nella fase iniziale. Le scelte prese durante le indagini pesano sull'intero processo; rimandarle riduce i margini difensivi.
Conclusione
Le indagini preliminari non decidono la colpevolezza, ma ne preparano il terreno. Comprenderne struttura, ruoli e tempi è il presupposto per esercitare i diritti che la legge riconosce, tanto più dopo un intervento normativo, come la riforma Cartabia, che ha rafforzato garanzie e filtri.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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