Lavoro

Indennità di accompagnamento riconosciuta in ritardo e spese di lite

Ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non significa sempre vedersi rimborsare per intero le spese processuali. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, ha applicato la soccombenza reciproca in un caso di accoglimento solo parziale della domanda, in particolare sulla decorrenza. Una pronuncia che invita a curare la richiesta di data iniziale del beneficio con la stessa attenzione riservata al merito sanitario.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Un ricorrente aveva agito per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nell'ambito del contenzioso sull'invalidità civile. Il beneficio è stato riconosciuto, ma con una decorrenza posticipata rispetto a quella domandata: il consulente tecnico d'ufficio ha collocato l'insorgenza dello stato di non autosufficienza in un momento successivo alla data indicata in ricorso.

Su queste premesse il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, non ha condannato integralmente l'ente al pagamento delle spese, ma ha ravvisato una soccombenza reciproca: la domanda è stata accolta nel suo nucleo (il diritto all'indennità) ma respinta su un profilo rilevante (la decorrenza richiesta).

> Gli estremi della sentenza (Trib. Foggia, sez. lavoro, n. \_\_\_/\_\_\_\_) vanno inseriti in fase di pubblicazione per rendere la pronuncia verificabile e citabile.

Inquadramento normativo

L'indennità di accompagnamento è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, che la riconosce agli invalidi civili totali non autosufficienti; la legge 30 marzo 1971, n. 118 (non la 406/1968, da verificare) definisce il quadro generale dell'invalidità civile. Sul piano processuale rileva l'art. 445-bis c.p.c., che impone l'accertamento tecnico preventivo (ATP) come condizione di procedibilità nelle controversie previdenziali e assistenziali.

È opportuno chiarire il meccanismo: l'ATP è una fase obbligatoria in cui il giudice nomina un consulente per accertare i requisiti sanitari. Se le parti non contestano le conclusioni del CTU entro il termine, il giudice omologa l'accertamento con decreto, che chiude il procedimento. Solo in caso di dissenso di una delle parti si apre il giudizio di merito vero e proprio. L'ATP, quindi, non è sempre l'anticamera del merito: nella maggior parte dei casi lo sostituisce.

Perché scattano le spese ripartite

La disciplina delle spese è governata dall'art. 91 c.p.c. (condanna del soccombente) e dall'art. 92 c.p.c., che nella versione post-riforma consente la compensazione totale o parziale solo in ipotesi tassative: soccombenza reciproca, novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.

Su quest'ultimo punto va ricordata la Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 92 nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate. La discrezionalità del giudice resta quindi limitata, ma non azzerata: la compensazione va motivata e ancorata a circostanze concrete.

La soccombenza reciproca è cosa diversa. Non presuppone una valutazione equitativa, ma il dato oggettivo dell'accoglimento parziale: una parte vince su un capo, perde su un altro. Nel caso di Foggia il ricorrente ha vinto sul diritto e perso sulla decorrenza, con conseguente ripartizione o compensazione degli oneri.

Implicazioni pratiche

Per chi agisce per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'accompagnamento, il messaggio è netto: vincere il merito non basta a garantire il rimborso integrale delle spese. La data di decorrenza indicata nel ricorso è un capo autonomo della domanda. Se non regge alla verifica del CTU, il giudice può ripartire i costi anche a fronte di un esito favorevole nella sostanza.

Questo incide sul risultato economico complessivo: le spese di lite, i compensi del consulente di parte e il contributo unificato possono restare in parte a carico di chi ha comunque ottento ragione.

Cosa fare in concreto

  1. Documenta la decorrenza. Individua la data di insorgenza della non autosufficienza sulla base di cartelle cliniche, verbali e certificati, non su una stima ottimistica.
  2. Allinea la domanda alle evidenze. Chiedi la decorrenza sostenibile alla luce della documentazione sanitaria: una richiesta troppo anticipata espone al rischio di rigetto parziale.
  3. Valuta i quesiti al CTU. In sede di ATP verifica che il consulente sia chiamato a pronunciarsi anche sull'epoca di insorgenza, non solo sul requisito attuale.
  4. Considera la contestazione dell'ATP. Se le conclusioni sulla decorrenza sono errate, ponderare il dissenso e l'apertura del giudizio di merito, valutando costi e probabilità.
  5. Stima in anticipo il rischio spese. È opportuno quantificare fin dall'avvio l'ipotesi di soccombenza reciproca per una decisione informata sull'azione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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