Contrattualistica

Infiltrazioni nei box: responsabilità solidale di costruttore e tecnici

La Cassazione ha confermato la responsabilità solidale di costruttore, progettista e direttore dei lavori per difetti di impermeabilizzazione in spazi sotterranei. La pronuncia conferma un orientamento consolidato: chi acquista un box con infiltrazioni può agire congiuntamente contro tutte le figure coinvolte nella costruzione, ottenendo il risarcimento integrale da uno qualsiasi dei responsabili.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un box interrato presentava infiltrazioni d'acqua dovute a un difetto di impermeabilizzazione. Il proprietario ha agito non solo contro l'impresa costruttrice, ma anche contro il progettista e il direttore dei lavori. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale di tutte e tre le figure, imponendo il risarcimento congiunto dei danni.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai stabile in materia di gravi difetti dell'opera edilizia e di responsabilità delle diverse figure tecniche coinvolte nel cantiere.

Inquadramento normativo

La responsabilità del costruttore per i gravi difetti dell'immobile trova fondamento nell'art. 1669 del codice civile. La norma stabilisce che, se nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera questa rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il costruttore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa.

Due precisazioni pratiche sul punto. Primo: le infiltrazioni che compromettono la fruibilità del bene rientrano pacificamente tra i "gravi difetti", anche quando non incidono sulla stabilità strutturale. Secondo: la responsabilità si attiva solo se il danneggiato denuncia il difetto entro un anno dalla scoperta e agisce in giudizio entro un anno dalla denuncia. Sono termini brevi: trascurarli significa perdere il diritto.

Quanto a progettista e direttore dei lavori, la fonte della loro responsabilità non è l'art. 1669 c.c., ma il contratto d'opera intellettuale (artt. 2230 e seguenti c.c.) e l'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.). Il professionista risponde quando non esegue correttamente la prestazione cui si è obbligato.

Una nota per evitare equivoci ricorrenti. L'art. 2236 c.c. è talvolta richiamato in questo contesto, ma disciplina una questione diversa: la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, e solo quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L'impermeabilizzazione di un vano interrato è una lavorazione ordinaria della tecnica costruttiva: non rientra in quel regime di favore. Il professionista, quindi, risponde secondo le regole generali.

La solidarietà tra i corresponsabili discende dall'art. 2055 c.c.: quando il danno è imputabile a più soggetti, ciascuno è tenuto per l'intero. Il danneggiato può così rivolgersi a uno qualunque di essi per ottenere il risarcimento completo. Chi paga ha poi diritto di regresso verso gli altri, in proporzione alle rispettive colpe.

Implicazioni pratiche

Per chi acquista un box o un'unità interrata, la pronuncia amplia il ventaglio dei soggetti aggredibili. Non è necessario individuare "chi ha sbagliato" prima di agire: si può convenire in giudizio l'intera catena tecnica e lasciare che la ripartizione interna delle responsabilità venga risolta tra costruttore e professionisti.

Questo è rilevante soprattutto quando l'impresa costruttrice è insolvente o non più operativa. La solidarietà consente di rivolgersi al professionista capiente, recuperando il danno per intero.

C'è un aspetto specifico che riguarda il direttore dei lavori. La sua responsabilità non si esaurisce nelle lavorazioni a vista. Egli è tenuto a vigilare anche sulle opere destinate a restare occulte, come appunto le impermeabilizzazioni, che vengono successivamente coperte da getti e finiture. Non può invocare a propria discolpa il fatto che il difetto non fosse più visibile: era suo compito controllarlo nel momento dell'esecuzione.

Cosa fare in concreto

Quando le posizioni sono molteplici e il difetto è di natura tecnica, è opportuno affrontare la vicenda con una ricostruzione documentale già completa: anticipare l'istruttoria riduce i tempi e rafforza la posizione negoziale, anche in sede di mediazione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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