Contrattualistica

Infiltrazioni nei box: la responsabilità solidale di costruttore, progettista e direttore dei lavori

La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di infiltrazioni nei box e negli spazi sotterranei, costruttore, progettista e direttore dei lavori rispondono in solido del danno. Una pronuncia che ribadisce un principio consolidato e offre all'acquirente uno strumento concreto: agire verso più soggetti per ottenere il risarcimento integrale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Le infiltrazioni d'acqua nei box e nei locali interrati sono tra i difetti costruttivi più frequenti e insidiosi. Spesso emergono a distanza di mesi dall'acquisto, quando l'umidità compromette pareti, intonaci e beni custoditi nel garage.

La Corte di Cassazione è tornata sul tema confermando un principio già radicato: quando il difetto deriva da una carente impermeabilizzazione delle strutture sotterranee, la responsabilità non grava solo sul costruttore, ma si estende anche al progettista e al direttore dei lavori. I tre soggetti rispondono in solido, cioè ciascuno per l'intero, salvo poi ripartire l'onere economico tra loro in via di regresso.

Inquadramento normativo

La cornice di riferimento è l'art. 1669 del Codice civile, che disciplina la responsabilità dell'appaltatore (e, per estensione giurisprudenziale, del costruttore-venditore) per i gravi difetti dell'opera destinata a lunga durata. La norma prevede una garanzia che opera nei dieci anni dal compimento dell'opera, purché il difetto sia denunciato entro un anno dalla scoperta.

Le infiltrazioni che rendono il box inutilizzabile o ne riducono significativamente il godimento rientrano nella nozione di "grave difetto". Non è necessario il crollo o il pericolo di rovina: la giurisprudenza include anche le compromissioni che incidono in modo apprezzabile sull'uso del bene secondo la sua destinazione.

La solidarietà tra costruttore, progettista e direttore dei lavori discende dall'art. 2055 c.c., che la prevede quando il danno è imputabile a più soggetti il cui concorso di condotte ha prodotto l'evento. Il progettista risponde se l'errore è nel progetto, il direttore dei lavori se ha omesso il controllo dovuto in fase esecutiva. Il danneggiato non deve provare la quota di responsabilità di ciascuno: gli basta dimostrare il nesso tra le condotte e il danno.

Implicazioni pratiche

Per chi acquista un box o un immobile con pertinenze interrate, la pronuncia ha un valore operativo preciso. In caso di infiltrazioni, l'acquirente non è costretto a individuare quale figura tecnica abbia sbagliato: può rivolgere la domanda risarcitoria a tutti i soggetti coinvolti e pretendere da ciascuno l'intero risarcimento.

Questo è rilevante soprattutto sul piano della solvibilità. Se il costruttore è fallito o irreperibile, la responsabilità solidale consente di recuperare il danno dal progettista o dal direttore dei lavori, spesso assistiti da coperture assicurative professionali.

Resta però decisivo il fattore tempo. La denuncia del difetto deve avvenire entro un anno dalla scoperta. Una segnalazione tardiva, o gestita in modo informale e non documentabile, rischia di precludere l'azione. È quindi essenziale cristallizzare la data in cui le infiltrazioni sono divenute riconoscibili.

Un ulteriore profilo riguarda la prova. L'origine costruttiva del difetto va dimostrata: in giudizio assume rilievo centrale la consulenza tecnica, che deve distinguere il vizio strutturale dalla cattiva manutenzione successiva o dall'uso improprio.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La pronuncia conferma un assetto di tutela favorevole all'acquirente: la solidarietà tra costruttore e tecnici amplia le possibilità di recupero del danno. Ma la garanzia funziona solo se attivata correttamente e nei termini. La tempestività della denuncia e la qualità della prova tecnica restano i due cardini di ogni azione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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