Condominio

Infiltrazioni dal terrazzo di uso esclusivo: come si dividono le spese

Un terrazzo che serve da copertura a più unità immobiliari genera un nodo classico: chi paga le riparazioni e i danni da infiltrazione? Il codice civile detta un criterio preciso, il cosiddetto un terzo–due terzi, e le Sezioni Unite hanno esteso quella logica anche al risarcimento del danno. Vediamo come funziona e cosa deve verificare l'amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·5 min

Il caso tipico

Un terrazzo a livello, di proprietà o uso esclusivo di un singolo condòmino, svolge anche la funzione di copertura per gli appartamenti sottostanti. Quando compaiono infiltrazioni, la domanda ricorrente è duplice: chi sostiene le spese di manutenzione e chi risponde dei danni provocati nelle unità inferiori.

La risposta non è intuitiva, perché il bene ha una doppia natura. È di uso esclusivo per chi ci cammina, ma di funzione comune per chi vive sotto. Da qui un regime di riparto specifico.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 1126 c.c., dettato per i lastrici solari di uso esclusivo e applicato per estensione ai terrazzi a livello. La disposizione stabilisce che, quando il lastrico (o il terrazzo) serve da copertura, le spese di riparazione o ricostruzione sono ripartite così: un terzo a carico del titolare dell'uso esclusivo, i restanti due terzi a carico dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore di ciascun piano o porzione (i millesimi).

È un criterio che riflette la doppia funzione del bene: chi ne ha l'uso ne paga una quota, chi ne riceve la copertura sostiene la parte prevalente. Non coinvolge l'intero condominio, ma solo i condòmini effettivamente coperti dal terrazzo. Un appartamento in un'altra ala del fabbricato, che non riceve alcuna copertura da quel manufatto, resta estraneo al riparto.

Sul versante del danno, il punto fermo è Cass., Sezioni Unite, n. 9449 del 10 maggio 2016. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di infiltrazioni da omessa o carente manutenzione del lastrico solare o terrazzo a livello, il risarcimento dovuto ai proprietari sottostanti si ripartisce secondo lo stesso criterio dell'art. 1126 c.c.: un terzo al titolare dell'uso esclusivo, due terzi agli altri condòmini coperti. La responsabilità, in questi casi, è di natura oggettiva (art. 2051 c.c., custodia della cosa) ma segue la stessa proporzione delle spese.

Lastrico, terrazzo a livello e uso esclusivo: le distinzioni

Le categorie non sono equivalenti e vanno tenute distinte.

Esiste poi un'eccezione rilevante. Il criterio un terzo–due terzi presuppone che il danno derivi da vetustà o difetto di manutenzione. Se invece l'infiltrazione è imputabile a un comportamento o a un uso improprio del titolare esclusivo — ad esempio interventi abusivi sulla pavimentazione, sovraccarichi, modifiche non autorizzate che compromettono l'impermeabilizzazione — di quel danno risponde per intero chi lo ha causato. In questo caso non c'è riparto: c'è responsabilità piena del singolo.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, questo significa che una delibera di riparto delle spese deve individuare correttamente i soggetti coinvolti e le quote. Un errore su chi rientra nella copertura, o sull'applicazione del criterio 1/3-2/3, espone la delibera a impugnazione.

Per il condòmino che si ritiene leso dal riparto — perché escluso a torto o gravato oltre misura — la strada è l'impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c., da proporre entro trenta giorni. Il termine decorre dalla deliberazione, per i presenti dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione del verbale, per gli assenti. È un termine di decadenza: superato, la delibera diventa inattaccabile per vizi di annullabilità.

Ogni contestazione, poi, si gioca sulla prova tecnica. Planimetrie, tabelle millesimali e perizie sull'origine dell'infiltrazione sono decisivi per stabilire quali unità siano coperte e se il danno derivi da vetustà o da uso improprio.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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