Influencer e fisco: quando i post diventano reddito da lavoro autonomo
Alcune commissioni tributarie stanno affrontando il tema della tassazione dei creator digitali, provando a stimare i ricavi di post e storie quando manca una contabilità chiara. Oltre al profilo fiscale, la questione tocca inquadramento del rapporto di lavoro e obblighi contributivi. Chi produce contenuti a pagamento deve capire come qualificare la propria attività.
Il fatto
Diverse pronunce di merito hanno iniziato ad affrontare il regime fiscale e contributivo degli influencer. Tra queste viene richiamata una decisione della Corte di giustizia tributaria di Bergamo (indicata come sentenza n. 177/2026): il numero, l'anno e il contenuto sono da verificare, poiché non risultano al momento riscontrabili in modo pieno. Anche i richiami ad altre pronunce di merito (Piemonte, Roma, Lombardia) circolano senza estremi certi e vanno trattati con cautela.
Al netto della singola decisione, il tema è reale: l'Agenzia delle Entrate tende a qualificare l'attività del creator come lavoro autonomo e, in assenza di documentazione contabile adeguata, a ricostruire i ricavi in via presuntiva. Da qui l'idea, riportata dalle cronache, di parametrare i compensi al numero di follower, alla tipologia di contenuto (post o storia) e all'engagement, con eventuali abbattimenti forfettari.
Inquadramento normativo
Sul piano fiscale, i compensi percepiti dall'influencer che opera in modo abituale rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 e ss. TUIR, d.P.R. 917/1986). Quando l'attività è occasionale, si applica invece la categoria dei redditi diversi (art. 67 TUIR). La distinzione incide su partita IVA, adempimenti e regime applicabile.
Il nodo giuslavoristico riguarda la qualificazione del rapporto. Molti creator lavorano su incarico di agenzie o brand che definiscono format, tempi di pubblicazione e modalità dei contenuti. In questi casi va valutata l'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate: se le prestazioni sono personali, continuative e organizzate dal committente anche quanto a tempi e luogo di esecuzione, si applica la disciplina del lavoro subordinato, con le tutele che ne derivano. Non basta il nome dato al contratto: contano le modalità concrete.
Sul versante contributivo, l'influencer autonomo senza cassa professionale è di norma tenuto all'iscrizione alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), con obbligo di versamento dei contributi sui compensi. Se invece il rapporto viene riqualificato come subordinato o etero-organizzato, gli obblighi contributivi ricadono sul committente. È un profilo spesso trascurato ma con impatti economici rilevanti in caso di accertamento.
Compensi non monetari e onere della prova
Un punto di reale valore riguarda i compensi non monetari. Il cosiddetto baratto pubblicitario — prodotti, viaggi, servizi ricevuti in cambio di contenuti — ha rilevanza fiscale e contributiva: va valorizzato al valore normale del bene o servizio ottenuto e concorre a formare il reddito. Ignorarlo espone a recuperi d'imposta.
Quanto all'accertamento induttivo, quando la contabilità è assente o inattendibile l'Ufficio può ricostruire i ricavi con presunzioni. Ma l'onere della prova non è tutto a carico del contribuente: spetta all'Amministrazione fondare la ricostruzione su elementi gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente può contrastarla dimostrando l'effettiva entità dei compensi con documentazione idonea. Contratti, fatture ed estratti dei pagamenti restano la difesa più solida.
Implicazioni pratiche
Per chi produce contenuti a pagamento, anche in modo non continuativo, tre conseguenze sono immediate: la necessità di tracciare ogni forma di compenso; l'esigenza di scegliere un inquadramento coerente con l'attività reale; il rischio che rapporti stabili con agenzie o brand siano riqualificati, con effetti fiscali e contributivi retroattivi.
Gli orientamenti giurisprudenziali qui richiamati sono pronunce di merito non vincolanti: non costituiscono un indirizzo consolidato e possono essere smentite in appello o dalla Cassazione. Vanno lette come segnali di attenzione, non come regole certe.
Cosa fare in concreto
- Tracciate ogni compenso, monetario e in natura: conservate contratti, fatture, estratti dei pagamenti e documentazione dei prodotti o servizi ricevuti.
- Verificate l'inquadramento: valutate se l'attività è abituale (lavoro autonomo con partita IVA) o occasionale (redditi diversi) e regolarizzate di conseguenza.
- Controllate i rapporti con agenzie e brand: se il committente organizza tempi e modalità, chiedete una verifica dei profili di etero-organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 81/2015.
- Valutate la posizione INPS: accertate l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e la corretta contribuzione.
- Non trascurate il baratto pubblicitario: valorizzatelo fiscalmente per evitare recuperi in sede di accertamento.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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