Influencer e Fisco: qualificazione del reddito e profili previdenziali
Alcune corti di merito hanno affrontato la tassazione dei redditi degli influencer, ricostruendo in via presuntiva i compensi da post e storie. Le pronunce toccano la qualificazione dell'attività, il regime fiscale applicabile e gli obblighi previdenziali. Un tema che incrocia diritto tributario e diritto del lavoro autonomo, con effetti concreti su chi produce contenuti a fini economici.
Il fatto
Alcune corti di giustizia tributaria hanno esaminato accertamenti dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di creator di contenuti digitali. Il punto controverso è la ricostruzione dei ricavi generati dalla pubblicazione di post e storie sui social, spesso non fatturati o parzialmente dichiarati.
In una recente pronuncia di merito, i giudici hanno avallato una ricostruzione presuntiva dei compensi, applicando criteri di stima al volume di contenuti pubblicati e riconoscendo abbattimenti forfettari a titolo di costi. Trattandosi di sentenze di primo grado, non costituiscono un orientamento consolidato: sono decisioni che vanno lette come indicazioni di tendenza, in linea con pronunce di altre corti di merito su temi analoghi.
Inquadramento: quale reddito e quali obblighi
La qualificazione fiscale dell'attività dell'influencer non è univoca e dipende dalla concreta organizzazione dell'attività.
- Se l'attività è occasionale, priva di continuità e di struttura, i proventi possono rientrare tra i redditi diversi (art. 67 Tuir).
- Se è abituale e autonoma, senza organizzazione di tipo imprenditoriale, si configura un reddito di lavoro autonomo (art. 53 Tuir).
- Se l'attività assume connotati di impresa – organizzazione di mezzi, personale, struttura stabile – si applica la disciplina del reddito d'impresa (art. 55 Tuir).
La distinzione non è formale: incide su regime IVA, deducibilità dei costi e adempimenti dichiarativi.
Sul piano previdenziale, l'influencer che svolge attività di lavoro autonomo abituale privo di cassa professionale è di norma tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, l. 335/1995), con obbligo contributivo sui compensi. Quando invece la collaborazione con un brand presenta indici di eterodirezione, orari e vincoli tipici della subordinazione, non si può escludere una diversa qualificazione del rapporto, con le tutele lavoristiche e previdenziali che ne conseguono. È un profilo da valutare caso per caso.
L'accertamento presuntivo e l'onere della prova
La ricostruzione dei ricavi si fonda sull'accertamento presuntivo previsto dall'art. 39 d.P.R. 600/1973. In presenza di contabilità inattendibile o assente, l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Qui opera l'inversione dell'onere della prova: una volta che l'Ufficio fonda l'accertamento su elementi presuntivi seri, spetta al contribuente dimostrare che i ricavi effettivi sono inferiori a quelli stimati. Da qui l'importanza di conservare contratti, fatture, estratti conto e ogni documento che consenta di ricostruire i compensi reali.
Compensi in natura: attenzione ai beni ricevuti
Un aspetto spesso trascurato riguarda i compensi in natura. Prodotti gratuiti, viaggi, ospitalità, servizi ricevuti in cambio di visibilità concorrono a formare il reddito imponibile, per il loro valore normale.
Non è dunque rilevante l'assenza di un pagamento in denaro: se il bene o servizio è la contropartita di un'attività promozionale, va valorizzato e dichiarato. Ignorare questa componente espone a recuperi d'imposta e sanzioni.
Implicazioni pratiche
Per chi produce contenuti a fini economici, il quadro impone maggiore rigore documentale. La stima presuntiva penalizza chi non è in grado di provare i compensi effettivi. Chi opera con continuità deve valutare l'apertura della partita IVA, l'inquadramento reddituale corretto e la posizione previdenziale.
Le collaborazioni con agenzie e brand vanno regolate per iscritto, indicando corrispettivo, natura della prestazione e trattamento dei beni ceduti a fini promozionali.
Cosa fare in concreto
- Verifica la natura della tua attività: occasionale, professionale autonoma o d'impresa. Da questa scelta discendono regime fiscale, IVA e obblighi contabili.
- Formalizza sempre i rapporti: contratti scritti con brand e agenzie, con indicazione del corrispettivo e del valore dei beni ricevuti.
- Conserva la documentazione: fatture, estratti conto, comunicazioni. È la prova con cui contrastare una ricostruzione presuntiva.
- Dichiara i compensi in natura: prodotti, viaggi e ospitalità sono imponibili al valore normale.
- Controlla la posizione previdenziale: valuta l'iscrizione alla Gestione separata INPS e verifica se il rapporto con un committente presenti indici di subordinazione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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