Infortuni durante lavori in casa: quando risponde il committente privato
Affidare lavori in casa a un artigiano non è mai un gesto neutro sul piano giuridico. La giurisprudenza ha più volte affermato che il committente privato, pur non diventando datore di lavoro, deve usare diligenza nella scelta dell'esecutore. In caso di infortunio grave, può profilarsi una responsabilità penale. Vediamo entro quali limiti e come ridurre il rischio.
Il caso: il committente non è datore di lavoro, ma non è nemmeno esente da doveri
Un tema ricorrente nelle aule di giustizia è la posizione di chi fa eseguire lavori nella propria abitazione — un intervento sull'impianto elettrico, una riparazione, una piccola ristrutturazione — quando l'operaio incaricato si infortuna, anche gravemente.
Il punto di partenza è chiaro: il committente privato non diventa datore di lavoro dell'artigiano autonomo, né dirige l'opera. Non è tenuto a organizzare la sicurezza del lavoro altrui come farebbe un'impresa verso i propri dipendenti. Tuttavia, ciò non equivale a un'immunità totale. Residua un dovere di diligenza nella scelta di chi si incarica e, in certi casi, nella verifica documentale.
Inquadramento normativo: due binari da non confondere
Occorre distinguere due scenari, perché la disciplina cambia in modo netto.
Primo scenario — cantiere edile. L'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. Ma questa norma si colloca nel Titolo IV, dedicato ai *cantieri temporanei o mobili*: si applica quindi ai lavori edili o di ingegneria civile (costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni rilevanti), non a un semplice intervento su un impianto senza allestimento di cantiere. Solo in tale ambito il committente, anche privato, deve richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC (documento di regolarità contributiva) e, ove previsto, il POS (piano operativo di sicurezza).
Secondo scenario — intervento domestico non edile. Fuori dai cantieri, la responsabilità del committente privato non discende dall'art. 90, ma dai principi generali: la *culpa in eligendo* e *in vigilando* (art. 2043 c.c.) e, sul versante penale, l'art. 589 c.p. (omicidio colposo) o l'art. 590 c.p. (lesioni colpose). In sostanza: chi affida un lavoro pericoloso a un soggetto palesemente inidoneo — privo di qualificazione, senza attrezzature adeguate — può concorrere colposamente all'evento lesivo.
Un punto tecnico da correggere subito: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) riguarda le imprese con dipendenti. Un artigiano autonomo senza dipendenti non redige il DVR. Chiederglielo è tecnicamente scorretto. A lui si potranno semmai richiedere l'iscrizione camerale, l'attestazione di formazione, la dichiarazione di conformità degli impianti (per gli interventi elettrici) e — solo in contesto di cantiere — il POS.
Implicazioni pratiche per chi commissiona lavori
Il criterio-guida è la proporzionalità: maggiore è il rischio intrinseco dell'opera, maggiore è la diligenza richiesta al committente. Far sostituire una presa comporta cautele minime; far intervenire un operaio in quota, su impianti sotto tensione o con macchinari, alza l'asticella.
Questo non significa che il privato debba trasformarsi in un tecnico della sicurezza. Il suo è un dovere preventivo e documentale, non gestionale: verificare la serietà professionale dell'esecutore e conservarne traccia. Non deve, e non può, dirigere le modalità operative del lavoro, che restano competenza dell'artigiano.
La differenza tra un'archiviazione e un rinvio a giudizio si gioca spesso proprio sulla capacità di dimostrare di aver scelto con avvedutezza. Per questo la conservazione documentale è la prima linea di difesa: un preventivo firmato, una copia della visura camerale, la dichiarazione di conformità raccontano una scelta diligente.
Cosa fare in concreto
- Verifica la qualificazione dell'artigiano prima di conferire l'incarico: chiedi e conserva la visura camerale e, per gli impianti, l'abilitazione ex D.M. 37/2008.
- Non richiedere il DVR a un autonomo senza dipendenti: richiedi invece iscrizione camerale, attestati di formazione e la dichiarazione di conformità a fine lavori.
- Formalizza l'incarico per iscritto, indicando l'oggetto dei lavori e la loro natura (edile o non edile): serve a delimitare il tuo ruolo di committente.
- Non dirigere né interferire con le modalità esecutive: fornire indicazioni operative può spostare su di te profili di responsabilità.
- Archivia ogni documento — preventivo, ricevute, certificazioni — e custodiscilo nel tempo: è la prova della diligenza usata nella scelta.
Nei casi di lavori complessi o in quota, consigliamo di richiedere una consulenza preventiva per valutare se ricorrano i presupposti del cantiere e i conseguenti obblighi di verifica.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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