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Infortuni sul lavoro: quando risponde l'intero Consiglio di Amministrazione

La Corte di Cassazione ribadisce un principio pesante per chi siede nei vertici societari: in assenza di una delega di funzioni valida e documentata, la responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro grava su tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. La sola presenza dell'RSPP non basta a mettere gli amministratori al riparo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 agosto 2026 ·4 min

Il principio affermato

La questione è tra le più delicate del diritto penale del lavoro: di fronte a un infortunio, chi risponde all'interno di una società con struttura collegiale?

La Cassazione ha chiarito che l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori grava, in linea di principio, sull'intero organo amministrativo. Ogni consigliere è portatore di una posizione di garanzia, cioè di un dovere giuridico di attivarsi per prevenire eventi lesivi. Non serve un ruolo operativo diretto: basta appartenere all'organo che detiene i poteri di gestione e organizzazione dell'impresa.

L'unico strumento che può spostare questa responsabilità è la delega di funzioni. E deve essere una delega vera, non di facciata.

L'inquadramento normativo

Il riferimento è al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). L'art. 2 individua nel "datore di lavoro" il titolare del rapporto e il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle società di capitali questa figura coincide, di regola, con l'organo amministrativo nel suo complesso.

L'art. 16 del medesimo Testo Unico disciplina la delega di funzioni. Perché sia valida deve avere forma scritta con data certa, riguardare un soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, attribuire poteri di organizzazione, gestione e controllo, e assegnare autonomia di spesa. In assenza di questi elementi la delega non produce effetto liberatorio: la responsabilità resta in capo ai deleganti.

Quanto all'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la sua funzione è tecnico-consultiva. Individua i rischi, elabora misure, supporta il datore di lavoro. Ma non è un garante penalmente sostitutivo: la sua nomina non trasferisce ai suoi uffici gli obblighi di sicurezza né esonera i vertici aziendali.

Cosa cambia per gli amministratori

Le implicazioni pratiche sono concrete e riguardano chiunque sieda in un CDA.

Primo: la responsabilità è tendenzialmente collegiale. Anche il consigliere privo di deleghe operative può essere chiamato a rispondere, perché conserva un dovere di vigilanza sull'andamento della gestione.

Secondo: la delega di funzioni non è un adempimento formale da archiviare. È l'unico strumento che ripartisce in modo giuridicamente rilevante gli obblighi di sicurezza. Se manca, è incompleta o attribuisce compiti senza reali poteri di spesa, non protegge nessuno.

Terzo: affidarsi all'RSPP genera un falso senso di sicurezza. Il suo contributo è prezioso, ma non sostituisce le scelte organizzative e di investimento che restano di competenza dei vertici.

Quarto: anche in presenza di delega valida, permane in capo al delegante un obbligo di vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate (art. 16, comma 3, D.lgs. 81/2008). La delega alleggerisce, non azzera.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di affrontare la revisione del sistema di deleghe come attività ordinaria e periodica, non come reazione a un'emergenza già in corso. La ricostruzione delle responsabilità, in sede penale, avviene sempre a posteriori: la solidità dell'assetto organizzativo si misura sulla documentazione predisposta prima dell'evento.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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