Lavoro

Infortuni durante i lavori in casa: risponde il committente, non il proprietario

Chi commissiona una ristrutturazione assume una posizione di garanzia sulla sicurezza del cantiere. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel far ricadere la responsabilità per l'infortunio dell'operaio sul committente effettivo, non sul comproprietario rimasto estraneo alla gestione. Contano i ruoli sostanziali, non la sola titolarità del bene: chi sceglie l'impresa, paga e impartisce direttive risponde.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·30 luglio 2026 ·4 min

Il principio

Quando in un'abitazione si eseguono lavori edili e un operaio si infortuna, la domanda ricorrente è chi ne risponda penalmente. La risposta della giurisprudenza di legittimità è netta e consolidata: risponde chi ha assunto in concreto il ruolo di committente, cioè chi ha voluto l'opera, ha scelto l'impresa e ne ha diretto lo svolgimento. Non risponde, di regola, il comproprietario che sia rimasto estraneo all'organizzazione dei lavori.

La distinzione è sostanziale, non formale. La mera titolarità del diritto di proprietà, o della quota indivisa di un immobile, non fonda da sola una responsabilità per la sicurezza del cantiere. Serve un potere di ingerenza effettivo sull'esecuzione.

Inquadramento normativo

Il riferimento è il Titolo IV del D.lgs. 81/2008, dedicato ai cantieri temporanei o mobili. L'art. 89 fornisce le definizioni: il committente è, in sintesi, il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, a prescindere da eventuali frazionamenti dell'esecuzione.

Gli obblighi veri e propri sono invece disciplinati dall'art. 90 D.lgs. 81/2008. La norma impone al committente (o al responsabile dei lavori, se nominato) una serie di doveri concreti: verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nominare — nei casi previsti — il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione, e trasmettere la notifica preliminare all'organo di vigilanza.

È l'inosservanza di questi obblighi a generare la posizione di garanzia rilevante in caso di infortunio. Per questo l'analisi si sposta dalla proprietà del bene al ruolo effettivamente esercitato.

Comproprietario o committente: gli indici che contano

Il punto delicato riguarda la posizione del comproprietario. Quando più soggetti sono titolari dell'immobile, occorre stabilire chi tra loro abbia effettivamente agito come committente.

La giurisprudenza guarda a indici sintomatici del potere di ingerenza. Rilevano, in particolare: chi ha stipulato il contratto d'appalto e ne ha sostenuto il costo; chi ha scelto l'impresa esecutrice; chi ha impartito direttive sul modo e sui tempi di esecuzione; chi ha interloquito con i tecnici e con le maestranze in cantiere. La presenza di questi elementi in capo a un solo comproprietario tende a concentrare su di lui la posizione di garanzia.

Ne deriva un profilo pratico spesso trascurato: al comproprietario che voglia andare esente da responsabilità non basta invocare la propria estraneità in astratto. Grava su di lui l'onere di dimostrare di non aver assunto, di fatto, alcun ruolo gestorio nell'intervento. In assenza di documentazione che attesti chi abbia realmente diretto i lavori, la posizione diventa incerta.

Implicazioni pratiche

Per chi ristruttura casa questo significa che la firma del contratto e la gestione dei rapporti con l'impresa non sono atti neutri. Chi assume quel ruolo assume anche i doveri dell'art. 90 e la relativa responsabilità.

Per i comproprietari estranei alla gestione, l'esposizione dipende dalla capacità di ricostruire, a posteriori, chi ha fatto cosa. Quando i ruoli non sono definiti per iscritto, tutti i contitolari rischiano di essere coinvolti nell'accertamento.

È opportuna una valutazione preventiva dei ruoli prima dell'avvio del cantiere, così da definire con chiarezza posizioni e obblighi.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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