Infortunio sul lavoro non denunciato dal datore: cosa può fare il lavoratore
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni dei propri dipendenti entro termini precisi. L'omissione, però, non fa perdere al lavoratore la copertura assicurativa: l'assicurazione INAIL è pubblica e obbligatoria. Il lavoratore può attivarsi direttamente presso l'INAIL e segnalare l'inadempimento all'Ispettorato del lavoro.
Il fatto e perché conta
Quando un lavoratore subisce un infortunio, l'attivazione della tutela assicurativa passa in primo luogo dagli adempimenti del datore di lavoro. Ma cosa accade se il datore non denuncia l'infortunio all'INAIL? La risposta rassicurante è che l'inadempimento del datore non cancella i diritti del lavoratore. La copertura INAIL opera comunque, perché si tratta di un'assicurazione pubblica e obbligatoria, indipendente dalla diligenza del singolo datore.
È però utile capire come funzionano gli obblighi, in quali tempi e con quali strumenti il lavoratore può far valere le proprie ragioni.
Inquadramento normativo
Gli obblighi di denuncia sono disciplinati dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico sull'assicurazione contro gli infortuni). Il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, quando la prognosi è superiore a tre giorni. Attenzione alla distinzione: i tre giorni non sono un termine per denunciare, ma la soglia di prognosi che fa scattare l'obbligo. Per gli infortuni mortali o con pericolo di morte la denuncia va effettuata entro 24 ore.
Un passaggio pratico rilevante: il certificato medico di infortunio è oggi trasmesso in via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all'INAIL. Ciò significa che l'Istituto riceve comunque notizia dell'evento, anche laddove il datore ometta la propria denuncia.
Gli obblighi di comunicazione a fini di vigilanza e statistici sono invece regolati dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. La lett. r) riguarda la comunicazione all'INAIL degli infortuni mortali o con prognosi superiore a tre giorni; la lett. r-bis), introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015, riguarda la comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Implicazioni pratiche per il lavoratore
Occorre tenere distinti due binari.
Il binario assicurativo riguarda il diritto alle prestazioni INAIL (indennità per inabilità temporanea, indennizzo del danno biologico, prestazioni per invalidità permanente). Questo diritto non dipende dall'adempimento del datore: se il datore non denuncia, il lavoratore può rivolgersi direttamente all'INAIL per attivare o sollecitare la pratica.
Il binario della vigilanza riguarda invece la sanzione dell'inadempimento datoriale. L'omessa o tardiva denuncia integra un illecito che il lavoratore può segnalare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale può disporre accertamenti e applicare le sanzioni previste.
I due percorsi sono autonomi e possono essere attivati insieme: recuperare la prestazione economica è cosa diversa dal far accertare la violazione degli obblighi datoriali.
È importante ricordare che le prestazioni INAIL sono soggette a un termine di prescrizione triennale, previsto dall'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, che decorre dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia. È un termine che va monitorato con attenzione per non compromettere il diritto all'indennizzo.
Cosa fare in concreto
- Conserva il certificato medico rilasciato in occasione dell'infortunio e verifica che il medico lo abbia trasmesso telematicamente all'INAIL.
- Contatta direttamente la sede INAIL competente per attivare o sollecitare la pratica di infortunio, segnalando l'eventuale mancata denuncia del datore.
- Formalizza per iscritto ogni comunicazione al datore e all'Istituto, conservando ricevute e riscontri, per documentare tempi e adempimenti.
- Segnala l'inadempimento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro se il datore ha omesso o tardato la denuncia dovuta.
- Verifica i termini di prescrizione delle prestazioni: il termine triennale ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 impone di non rinviare. In caso di dubbi sulla decorrenza è opportuno valutare un supporto professionale.
In sintesi
L'inerzia del datore non è un ostacolo insormontabile. Il lavoratore infortunato dispone di strumenti diretti per far valere il proprio diritto alle prestazioni e, in parallelo, per segnalare l'inadempimento. La tempestività resta il fattore decisivo, soprattutto in relazione al termine di prescrizione.
---
*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.