Lavoro

Infortunio sul lavoro senza formazione: la responsabilità del datore

La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: il datore di lavoro risponde dell'infortunio del dipendente quando la formazione obbligatoria è mancata o inadeguata, a prescindere dall'esperienza del lavoratore. Un orientamento che sposta l'attenzione dalla prassi operativa all'obbligo formale di formare e informare, previsto dal Testo Unico sulla sicurezza.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il principio

Un lavoratore si infortuna durante l'attività. Nessun addestramento formale, nessuna traccia documentale della formazione ricevuta. Il datore si difende sostenendo che si trattava di un operaio esperto, perfettamente in grado di svolgere quella mansione.

La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, n. 21242/2014 e Cass. pen. Sez. IV, n. 39765/2015), ha respinto questa linea difensiva. L'esperienza pratica del dipendente non sostituisce l'obbligo di formazione posto in capo al datore. La responsabilità penale per l'infortunio resta a carico di quest'ultimo quando l'adempimento formativo è mancato o è stato solo apparente.

Inquadramento normativo

Il riferimento è il d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). L'art. 2 definisce la formazione come il processo educativo finalizzato a trasferire al lavoratore conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento sicuro delle mansioni.

L'art. 37 impone al datore di assicurare a ciascun lavoratore una formazione "sufficiente e adeguata" in materia di sicurezza, con specifico riferimento alla mansione svolta e ai rischi connessi. La stessa norma richiede che la formazione sia documentata e attestata: non basta averla erogata, occorre poterlo dimostrare. In caso di infortunio, l'assenza di traccia documentale pesa direttamente sulla posizione del datore.

Adeguatezza, non solo esistenza

Un punto spesso trascurato: i giudici non si limitano a verificare *se* la formazione sia stata svolta, ma *quanto* fosse adeguata al rischio concreto. Un corso generico e standardizzato non copre automaticamente ogni mansione. La giurisprudenza (in questa direzione anche Cass. pen. Sez. IV, n. 7012/2023) valuta la coerenza tra i contenuti trasmessi, la specificità del compito assegnato e i pericoli effettivamente presenti in quella lavorazione.

È la differenza tra formare e informare in astratto e preparare quel lavoratore a quella specifica operazione. Per mansioni ad alto rischio — si pensi all'uso di macchine complesse o all'edilizia — l'asticella dell'adeguatezza si alza di conseguenza.

Implicazioni pratiche per le aziende

Per il datore di lavoro il messaggio è netto. La difesa fondata sull'"esperienza del dipendente" o sulla "prassi consolidata" non regge davanti al giudice penale. Ciò che conta è aver adempiuto all'obbligo formativo in modo formale, tracciabile e calibrato sul rischio.

Questo significa che l'onere probatorio, in concreto, si sposta sull'azienda: in sede di accertamento, è il datore a dover dimostrare di aver fornito una formazione adeguata e documentata. L'assenza di attestazioni rende quella prova, di fatto, impossibile.

Il rischio non è solo economico. Si tratta di responsabilità penale per lesioni colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Cosa fare in concreto

La formazione, in questa prospettiva, non è un costo burocratico ma il primo presidio di tutela — per il lavoratore e per la stessa posizione giuridica dell'impresa.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.