Lavoro

Infortunio sul lavoro e periodo di comporto: quando il licenziamento è illegittimo

Un lavoratore assente per infortunio supera il periodo di comporto e viene licenziato. Ma se l'infortunio dipende dalla violazione degli obblighi di sicurezza del datore, quel licenziamento può essere illegittimo. Il Tribunale di Benevento (sentenza n. 1162/2023) chiarisce i confini, distinguendo tra responsabilità datoriale e previsioni del contratto collettivo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Il periodo di comporto è l'arco temporale durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto. Superato quel limite, il datore può legittimamente recedere dal rapporto. È una regola consolidata, ma non priva di eccezioni.

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1162 del 21 novembre 2023, è tornato su un punto delicato: cosa accade quando l'assenza che porta al superamento del comporto deriva da un infortunio sul lavoro causato dalla condotta del datore stesso?

Inquadramento normativo

L'art. 2110 del codice civile riconosce al lavoratore assente per infortunio o malattia il diritto alla conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi. È il cosiddetto comporto. Trascorso tale periodo, il datore può recedere dal rapporto.

Il quadro cambia, però, se si considera l'art. 2087 del codice civile, che impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. È la norma cardine in materia di sicurezza sul lavoro.

Il ragionamento è lineare: se l'infortunio – e dunque l'assenza – è conseguenza diretta della violazione degli obblighi di sicurezza, il datore non può poi invocare a proprio vantaggio quella stessa assenza per giustificare il licenziamento. Sarebbe contraddittorio trarre beneficio dalla propria inadempienza.

Cosa ha stabilito il Tribunale

La pronuncia distingue due piani.

Da un lato, il dato formale: le giornate di assenza per infortunio concorrono, in linea di principio, al calcolo del comporto secondo quanto previsto dal CCNL applicabile. Non è quindi automatico che ogni assenza da infortunio resti "neutra".

Dall'altro, il dato sostanziale: quando l'infortunio è riconducibile alla responsabilità del datore per omessa adozione delle misure di prevenzione, le relative assenze non possono essere computate ai fini del superamento del comporto. In questo caso il licenziamento è illegittimo, perché fondato su un evento provocato dallo stesso soggetto che ne pretende le conseguenze.

Il nodo probatorio è centrale. Non basta che vi sia stato un infortunio: occorre dimostrare il nesso tra la condotta omissiva del datore e l'evento dannoso. Il riconoscimento INAIL dell'infortunio è un elemento rilevante, ma non equivale automaticamente all'accertamento della colpa datoriale ai fini civilistici.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, la sentenza apre uno spazio di tutela: l'assenza da infortunio professionale non sempre può essere usata per esaurire il comporto. Se l'evento dipende da carenze nella sicurezza, vi sono argomenti per contestare il licenziamento.

Per il datore di lavoro, l'indicazione è prudenziale. Prima di procedere al recesso per superamento del comporto, è necessario verificare l'origine delle assenze. Computare giornate riconducibili a un infortunio per cui sussiste responsabilità aziendale espone al rischio concreto di una declaratoria di illegittimità, con le conseguenze previste dall'ordinamento in materia di licenziamento.

Resta ferma la necessità di leggere il CCNL applicabile: i contratti collettivi disciplinano in modo diverso il computo delle assenze da infortunio, talvolta prevedendone l'esclusione, talvolta no.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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