Condominio

Inquilino che viola il regolamento condominiale: chi risponde?

Quando l'inquilino tiene comportamenti vietati dal regolamento condominiale, la responsabilità verso il condominio ricade in primo luogo sul proprietario, tenuto a far rispettare le regole a chi occupa l'immobile. È un equilibrio delicato tra contratto di locazione, obblighi condominiali e poteri dell'amministratore, che merita di essere chiarito per evitare errori di strategia processuale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Un orientamento di merito recente, espresso anche da decisioni del Tribunale di Napoli, ribadisce un principio consolidato: il proprietario che concede l'immobile in locazione resta obbligato verso il condominio al rispetto del regolamento, anche per i comportamenti tenuti dal conduttore. In assenza degli estremi completi della singola pronuncia (sezione e numero), trattiamo la questione come orientamento di merito, non come massima identificata e verificabile.

Il punto pratico è chiaro: il condominio che subisce una violazione — un'opera abusiva, un uso vietato delle parti comuni, un'attività rumorosa contraria al regolamento — può legittimamente rivolgersi al proprietario, chiedendogli di attivarsi per far cessare l'illecito.

Inquadramento normativo

Il fondamento dell'obbligo non va cercato nell'art. 1117 c.c., che si limita a elencare le parti comuni dell'edificio. La disciplina del regolamento condominiale è invece contenuta nell'art. 1138 c.c. e negli artt. 63-72 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il regolamento, una volta approvato, vincola i condomini. Il proprietario che loca l'immobile non si libera di tale vincolo: trasferisce al conduttore il godimento del bene, ma resta titolare della posizione condominiale. Da qui l'onere di pretendere dall'inquilino il rispetto delle regole comuni, riversando nel contratto di locazione l'obbligo di osservanza del regolamento (operazione che consigliamo sempre di formalizzare per iscritto).

Quanto ai poteri dell'amministratore, l'art. 1130 n. 4 c.c. gli attribuisce il compito di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni: può quindi agire per la rimozione di opere abusive che incidano su tali parti. La rappresentanza in giudizio del condominio è disciplinata dall'art. 1131 c.c.

Il fondamento della responsabilità

La responsabilità del proprietario verso il condominio non è una responsabilità oggettiva per fatto altrui in senso stretto. Si fonda sul rapporto condominiale che lega il proprietario all'ente: chi aderisce all'organizzazione condominiale assume l'obbligo di far osservare il regolamento anche a chi utilizza l'immobile per suo conto. È, in sostanza, un obbligo proprio del condomino, che include il dovere di vigilare e di intervenire sul conduttore.

Questo non significa che il conduttore sia sempre estraneo. La giurisprudenza di legittimità riconosce, in determinate ipotesi, una legittimazione passiva diretta dell'inquilino, in particolare quando la violazione integra un illecito autonomo (si pensi alle immissioni ex art. 844 c.c.) o quando il conduttore è l'autore materiale dell'opera abusiva. Il quadro, dunque, non è assoluto: spesso la posizione del proprietario e quella del conduttore coesistono, e la scelta del soggetto da convenire in giudizio è una valutazione strategica caso per caso.

Implicazioni pratiche

Per il proprietario-locatore il messaggio è netto: affittare l'immobile non sposta la responsabilità condominiale. Se l'inquilino viola il regolamento, il condominio può rivolgersi al proprietario, che dovrà attivarsi concretamente — non basta dichiararsi estraneo.

Per l'amministratore, la possibilità di compiere atti conservativi consente di intervenire con tempestività sulle opere abusive che incidono sulle parti comuni, senza attendere necessariamente una delibera assembleare, nei limiti tracciati dall'art. 1130 n. 4 c.c.

Per l'inquilino, infine, il rispetto del regolamento non è un optional: anche dove risponde il proprietario verso il condominio, resta esposto sul piano contrattuale verso il locatore e, in certi casi, direttamente verso terzi.

Cosa fare in concreto

La gestione corretta della documentazione, fin dalla stipula del contratto, è spesso la differenza tra una difesa solida e una posizione debole.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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