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Interrogatorio preventivo e misure cautelari: la deroga non si estende ai coindagati minori

Una pronuncia delle Sezioni Unite penali interviene sulla deroga all'interrogatorio preventivo introdotta dalla riforma Nordio: la facoltà di anticipare la misura cautelare senza previo ascolto dell'indagato, riservata ai reati più gravi, non si estende ai coindagati accusati di fatti minori. L'omissione genera una nullità rilevabile dal Tribunale del Riesame. Un punto di rilievo pratico per ogni difesa cautelare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 novembre 2026 ·4 min

Il fatto

Le Sezioni Unite penali sono intervenute su un nodo applicativo nato dopo la riforma Nordio: i limiti della deroga all'interrogatorio preventivo nei procedimenti con pluralità di indagati.

La questione è semplice nei termini, delicata negli effetti. Quando un procedimento coinvolge più persone accusate di reati diversi, la deroga pensata per i reati più gravi può estendersi anche al coindagato accusato di un fatto minore? La risposta è negativa.

> Avvertenza redazionale. Gli estremi della pronuncia citati dalla fonte (sent. n. 28898/2026, 30 luglio 2026) non sono allo stato verificabili in modo autonomo e devono essere confermati — numero, data e sezione — prima di qualsiasi utilizzo in sede difensiva. Il principio di diritto riportato è coerente con l'impianto normativo vigente, ma l'ancoraggio alla singola sentenza va riscontrato.

Inquadramento normativo

L'interrogatorio preventivo è l'atto con cui il giudice sente l'indagato prima di applicare una misura cautelare personale, così da consentirgli di difendersi preventivamente anziché soltanto dopo l'esecuzione (interrogatorio di garanzia). È uno strumento introdotto dalla riforma Nordio (L. 9 agosto 2024, n. 114), che ha inciso sulla disciplina dell'ordinanza cautelare (art. 291 c.p.p.) prevedendo l'ascolto anticipato come regola.

La legge ammette però una deroga: l'interrogatorio preventivo può essere omesso quando ricorre il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, oppure per determinate categorie di reati di particolare gravità o ostativi. È proprio il perimetro di questa deroga il cuore della decisione.

> Da verificare. La soglia esatta che fa scattare la deroga — parametro edittale e catalogo dei reati ostativi richiamati dalla norma — va riscontrata sul testo aggiornato del codice e della L. 114/2024. La formula generica "reati gravi" non è operativa: in sede difensiva occorre individuare la specifica fattispecie contestata e verificare se rientri nell'elenco derogatorio.

Il principio affermato è di stretta interpretazione: la deroga, essendo eccezione a una garanzia difensiva, non si estende per contagio a chi è accusato di reati che, isolatamente considerati, non la giustificano.

Conseguenze processuali

La posizione cautelare va valutata individualmente. Non è la gravità complessiva del procedimento a determinare il regime applicabile a ciascun indagato, ma il reato concretamente contestato a quella singola persona.

Ne deriva che se il giudice omette l'interrogatorio preventivo nei confronti del coindagato accusato di un reato "minore", al di fuori delle ipotesi derogatorie, l'ordinanza è viziata.

> Da verificare. La fonte qualifica il vizio come nullità a regime intermedio. Tale inquadramento va ancorato agli artt. 178 e 180 c.p.p.: le nullità a regime intermedio riguardano, tra l'altro, l'intervento e l'assistenza dell'indagato, sono rilevabili anche d'ufficio e non possono più essere eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (o, per gli atti precedenti, entro i termini dell'art. 180). La rilevabilità d'ufficio in sede di Riesame è coerente con questa categoria, ma l'esatta collocazione del vizio va confermata sul testo della decisione.

Il punto pratico: il Tribunale del Riesame può rilevare il vizio anche se la difesa non lo ha espressamente dedotto.

Implicazioni pratiche

Per chi assiste un coindagato in un procedimento complesso, la decisione sposta l'attenzione dalla cornice generale al singolo capo d'imputazione. Occorre chiedersi, per ciascun assistito: il reato a lui contestato rientrava tra quelli che consentono di saltare l'interrogatorio preventivo?

Se la risposta è negativa e l'ascolto preventivo è mancato, si apre un margine di impugnazione.

Va inoltre coordinata la questione con i termini del Riesame: la richiesta va depositata entro dieci giorni dall'esecuzione o notifica della misura (art. 309 c.p.p.), e il mancato rispetto dei termini di decisione del Tribunale comporta la perdita di efficacia della misura. La tempistica, qui, è decisiva.

Cosa fare in concreto

  1. Isolate la posizione individuale. Verificate il reato specifico contestato al singolo assistito, non la gravità complessiva del procedimento.
  2. Riscontrate la deroga. Controllate se la fattispecie rientra effettivamente nel catalogo derogatorio e se ricorrevano le esigenze (fuga, inquinamento probatorio) che giustificano l'omissione.
  3. Depositate il Riesame nei termini. Rispettate il termine di dieci giorni ex art. 309 c.p.p. e monitorate i termini di decisione del Tribunale.
  4. Deducete espressamente il vizio. Pur essendo rilevabile d'ufficio, è opportuno un intervento difensivo nelle prime fasi che eccepisca puntualmente la nullità.
  5. Verificate gli estremi della pronuncia. Prima di fondare la strategia sul precedente, riscontrate numero, data e sezione della decisione citata.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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