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Interrogatorio preventivo obbligatorio: le Sezioni Unite fissano i confini

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 30 luglio 2026, stabiliscono che l'interrogatorio preventivo introdotto dalla Riforma Nordio è obbligatorio per ciascun indagato prima dell'applicazione di misure cautelari. Le eccezioni per urgenza valgono solo caso per caso e non si estendono automaticamente agli altri coindagati. Un punto fermo che incide su tutti i procedimenti con pluralità di soggetti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: cosa hanno deciso le Sezioni Unite

La legge 9 agosto 2024, n. 114 (la cosiddetta Riforma Nordio), all'articolo 2 ha introdotto l'interrogatorio preventivo: prima di applicare una misura cautelare personale, il Giudice per le indagini preliminari deve sentire l'indagato. È un ribaltamento rispetto alla prassi precedente, dove l'interrogatorio seguiva l'arresto o l'applicazione della misura (il cosiddetto interrogatorio di garanzia).

Con la decisione del 30 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito un aspetto rimasto controverso: l'obbligo di interrogatorio preventivo riguarda ogni singolo indagato, anche nei procedimenti con più persone coinvolte. Non esiste una deroga collettiva.

Inquadramento normativo

L'articolo 2 della legge 114/2024 prevede eccezioni all'interrogatorio preventivo in presenza di esigenze qualificate: il pericolo concreto di fuga, l'inquinamento della prova o casi di particolare urgenza specificamente motivati. In queste ipotesi la misura può essere applicata prima di sentire l'indagato.

Il nodo interpretativo era questo: se in un procedimento con più indagati sussiste un'esigenza di urgenza verso uno di loro, tale urgenza "contagia" anche gli altri, consentendo di saltare l'interrogatorio per l'intero gruppo?

Le Sezioni Unite rispondono di no. L'eccezione ha natura individuale e non estensibile: va valutata e motivata rispetto a ciascuna posizione. L'urgenza riferita a un indagato non giustifica l'omissione dell'interrogatorio verso gli altri, per i quali la garanzia resta piena. In assenza di specifica motivazione sull'urgenza del singolo, la misura applicata senza interrogatorio preventivo è viziata.

Implicazioni pratiche

Per chi è indagato in un procedimento collettivo — associativo, reati economici, contesti con più concorrenti — la pronuncia rafforza una tutela concreta. La Procura non può richiedere, né il Gip disporre, misure cautelari "a grappolo" invocando un'unica situazione di urgenza valida per tutti.

Ciascuna posizione va esaminata autonomamente. Se l'urgenza è provata per Tizio ma non argomentata per Caio, Caio ha diritto all'interrogatorio prima della misura. L'omissione diventa un vizio deducibile davanti al Tribunale del Riesame.

Cambia anche l'onere motivazionale a carico dell'autorità procedente: la richiesta di applicazione della misura e il provvedimento del giudice devono contenere una valutazione differenziata, soggetto per soggetto. Motivazioni generiche o riferite indistintamente al gruppo espongono il provvedimento a impugnazione.

È un principio che sposta il baricentro verso il contraddittorio anticipato. L'indagato ha la possibilità di essere ascoltato prima che la libertà personale sia limitata, potendo offrire elementi che il pubblico ministero non aveva considerato.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la motivazione sull'urgenza: se avete ricevuto una misura cautelare senza interrogatorio preventivo, controllate che il provvedimento indichi esigenze qualificate riferite alla vostra specifica posizione, non al gruppo di indagati.
  2. Impugnate al Riesame nei termini: il vizio da mancato interrogatorio preventivo, in assenza di urgenza individualmente motivata, va fatto valere entro dieci giorni davanti al Tribunale del Riesame.
  3. Preparate l'interrogatorio con l'avvocato: se siete convocati per l'interrogatorio preventivo, non sottovalutatelo. È il momento per introdurre elementi difensivi prima che il giudice decida sulla misura.
  4. Non confondete i due interrogatori: l'interrogatorio preventivo (prima della misura) è diverso da quello di garanzia (dopo). Il primo è un'occasione difensiva anticipata; chiarite subito con il difensore quale sia stato disposto.
  5. Chiedete copia integrale degli atti: la valutazione sulla legittimità della procedura richiede l'esame della richiesta del pubblico ministero e dell'ordinanza del Gip nella loro interezza.

La decisione consolida un principio di garanzia individuale che va gestito con tempestività: i termini per reagire sono brevi e la qualità della difesa nella fase cautelare condiziona spesso l'intero procedimento.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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