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Interrogatorio preventivo e coindagati: quando la misura cautelare è nulla

L'interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma Nordio torna al centro del dibattito. Secondo un orientamento della Cassazione, l'omissione dell'ascolto anticipato può inficiare la misura cautelare anche nei confronti dei coindagati, con vizio deducibile in sede di riesame. Una questione procedurale che incide direttamente sulla tenuta delle ordinanze cautelari.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il contesto

La legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta riforma Nordio) ha introdotto nel codice di procedura penale l'obbligo di interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'applicazione di alcune misure cautelari personali. La disciplina è collocata nell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.: prima di disporre la misura, il giudice deve procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, salvo le eccezioni espressamente previste (fra cui il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, o le misure di massima gravità).

Si tratta di uno snodo che anticipa il contraddittorio a un momento precedente rispetto al tradizionale interrogatorio di garanzia. Occorre distinguere con nettezza le due sedi: l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. si svolge *prima* dell'applicazione della misura; l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. si svolge *dopo*, entro i termini di legge, ed è finalizzato al controllo della misura già eseguita. Sono istituti diversi, con funzioni diverse.

La questione sui coindagati

Un orientamento della Corte di cassazione ha affrontato le conseguenze dell'omissione dell'interrogatorio preventivo quando la vicenda coinvolge più coindagati. Il tema è capire se l'omissione dell'ascolto anticipato incida sulla validità della misura e con quale regime di vizio.

Avvertenza metodologica: gli estremi precisi della pronuncia (sezione, numero, anno) vanno verificati alla fonte prima di qualsiasi utilizzo processuale. La stessa natura del vizio — se nullità, inefficacia o vizio di altra specie — non può considerarsi pacificamente acquisita: la materia è di formazione recente e l'assestamento giurisprudenziale è in corso. Il dato che qui rileva è il principio operativo: l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando dovuto, è idonea a fondare una contestazione sulla legittimità della misura.

Perché conta: le implicazioni pratiche

Per chi è destinatario di una misura cautelare, o assiste un indagato, la novità sposta l'attenzione su un momento processuale prima marginale. Se l'interrogatorio preventivo era dovuto e non è stato disposto, si apre uno spazio difensivo che va colto tempestivamente.

La sede naturale di contestazione è il riesame ex art. 309 c.p.p., il rimedio con cui si chiede al tribunale competente il riesame dell'ordinanza cautelare. È in quella sede che il vizio procedurale può essere fatto valere. Il fattore tempo è decisivo: i termini per proporre riesame sono brevi e perentori.

L'incidenza sui coindagati merita attenzione specifica. La posizione di ciascun indagato va valutata singolarmente: l'omissione può riguardare uno solo dei soggetti coinvolti, e non è scontato che il vizio si estenda automaticamente a tutte le posizioni. Ogni situazione richiede un esame autonomo del provvedimento e degli atti.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate se l'interrogatorio preventivo era dovuto. Controllate se la misura rientra tra quelle che impongono l'ascolto anticipato ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. o se ricorreva una delle eccezioni.
  2. Esaminate l'ordinanza e il fascicolo. Ricostruite se e come il giudice ha motivato l'eventuale omissione dell'interrogatorio, e se ricorrevano realmente i presupposti di deroga.
  3. Rispettate i termini del riesame. Se emergono profili di illegittimità, valutate senza indugio la proposizione del riesame ex art. 309 c.p.p.: i termini sono ristretti.
  4. Valutate ogni posizione separatamente. In presenza di più coindagati, analizzate autonomamente ciascuna situazione, senza dare per acquisita l'estensione del vizio.
  5. Verificate gli estremi della giurisprudenza citata. Prima di fondare una strategia su un precedente, controllate la pronuncia alla fonte ufficiale e il suo eventuale consolidamento.

In sintesi

L'interrogatorio preventivo ha rafforzato il contraddittorio nella fase cautelare. La sua omissione, quando dovuta, può divenire terreno di contestazione in sede di riesame. Consigliamo di trattare il tema con rigore procedurale e attenzione ai termini, verificando sempre gli estremi normativi e giurisprudenziali applicabili al caso concreto.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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