Ricovero del figlio e interruzione delle ferie: cosa prevede la legge
Quando un figlio viene ricoverato, il genitore lavoratore può interrompere il periodo di ferie in corso. È una tutela prevista dal Testo Unico maternità e paternità, spesso confusa con il congedo per malattia del figlio. Chiariamo i presupposti dell'istituto, cosa non dice la norma e come comportarsi in concreto per esercitare il diritto senza contestazioni.
Il fatto
Una delle domande ricorrenti in materia di lavoro riguarda la possibilità di interrompere le ferie quando il figlio viene ricoverato in ospedale. La risposta è affermativa, ma è utile distinguere subito due istituti diversi che vengono spesso sovrapposti.
Da un lato c'è l'interruzione delle ferie per ricovero del figlio: il periodo feriale in corso si sospende e i giorni non goduti restano a disposizione del lavoratore. Dall'altro c'è il congedo per malattia del figlio, che è un permesso autonomo da richiedere quando il minore è malato. Sono strumenti distinti, con presupposti e limiti propri: applicare i limiti dell'uno all'altro genera solo confusione ed errori nella gestione.
Inquadramento normativo
La base è l'art. 47 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La norma disciplina i congedi dei genitori per la malattia del figlio e, al comma 4, prevede che la malattia del bambino che comporti ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
È importante essere precisi: l'interruzione delle ferie per ricovero non è soggetta al limite dei "cinque giorni" talvolta citato. Quel parametro non compare in questo comma e appartiene a logiche diverse. L'effetto della norma è quello di impedire che le ferie continuino a "consumarsi" mentre il genitore assiste il figlio ricoverato: i giorni interrotti tornano nella disponibilità del lavoratore e potranno essere fruiti successivamente.
Quanto ai limiti di età del minore, i congedi per malattia del figlio previsti dagli artt. 47 e seguenti prevedono soglie differenziate a seconda dell'istituto (in alcuni casi fino a tre anni, in altri con tutele modulate per età superiori). Poiché si tratta di un profilo tecnico e in evoluzione, ogni parametro anagrafico va verificato sul testo vigente e sulla circostanza concreta, evitando di trasferire meccanicamente soglie di un istituto sull'altro.
> Nota di prudenza. Circolano notizie su un ampliamento della disciplina nell'ambito della legge di bilancio 2026 (innalzamento dell'età del figlio e aumento dei giorni). Allo stato, in assenza del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tali indicazioni non sono verificabili e non vanno considerate diritto vigente. Le riporteremo solo quando confermate dalla fonte ufficiale.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore genitore, il punto centrale è che il ricovero del figlio non deve tradursi in una perdita di giorni di ferie. La sospensione, però, non è automatica: presuppone una richiesta e la prova del ricovero. Senza comunicazione tempestiva e documentazione, il datore può legittimamente contestare l'interruzione.
Per il datore di lavoro, la corretta gestione significa registrare l'interruzione, non scalare i giorni interrotti dal monte ferie e riprogrammare la fruizione residua. Una gestione approssimativa espone a contestazioni e a possibili contenziosi sul computo delle ferie maturate e non godute.
Resta ferma la distinzione con il congedo per malattia del figlio, che segue proprie regole di durata e retribuzione: chi assiste un minore ricoverato può valutare quale strumento sia più adeguato alla propria situazione, tenendo conto degli effetti economici differenti.
Cosa fare in concreto
- Comunica tempestivamente al datore di lavoro il ricovero del figlio e la volontà di interrompere le ferie, preferibilmente per iscritto e con data certa.
- Conserva la documentazione ospedaliera: certificato o attestazione di ricovero con indicazione delle date, da allegare alla richiesta.
- Verifica l'età del minore e i presupposti dell'istituto sul testo vigente, senza applicare limiti che appartengono a strumenti diversi.
- Traccia i giorni di ferie interrotti e chiedi conferma scritta che restino a disposizione, così da evitare contestazioni sul monte residuo.
- In caso di dubbio sull'istituto applicabile (interruzione ferie o congedo malattia), è opportuno un esame della singola posizione prima di formalizzare la scelta.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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