Terzo Settore

IRAP e associazioni professionali: quando scatta l'imposta

La Corte costituzionale è tornata sull'IRAP nelle associazioni professionali. Il tributo non colpisce automaticamente chi esercita in forma associata: rileva solo la reale spersonalizzazione della prestazione, cioè un'organizzazione che produce reddito a prescindere dall'apporto personale del singolo. Un chiarimento con effetti diretti sui rimborsi. Vediamo cosa cambia e perché conta per gli studi associati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il principio

Il tema è antico ma mai davvero risolto: uno studio professionale associato deve versare l'IRAP solo perché esercita in forma collettiva? La risposta della giurisprudenza costituzionale e di legittimità è oggi netta: no, non basta la forma associativa.

Ciò che conta è la spersonalizzazione della prestazione. Con questo termine si indica la situazione in cui il risultato economico non dipende più dal lavoro personale del professionista, ma da una struttura organizzata: dipendenti, collaboratori stabili, beni strumentali di rilievo, capitale investito. In altre parole, l'imposta colpisce l'organizzazione autonoma, non il talento del singolo.

Inquadramento normativo

Il presupposto dell'IRAP è definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997: l'imposta si applica all'esercizio abituale di un'attività "autonomamente organizzata" diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

La parola chiave è "autonomamente organizzata". Le Sezioni Unite della Cassazione, con una nota sentenza del 2016 (la giurisprudenza di legittimità sul punto è consolidata), hanno affermato che per gli studi associati opera una presunzione: la struttura associativa lascia presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Si tratta però di una presunzione relativa, che il contribuente può superare dimostrando l'assenza di una reale eterogeneità di fattori produttivi.

L'esempio più chiaro è quello di due avvocati che condividono soltanto le spese di uno studio — locali, utenze, una segretaria part-time — mantenendo però ciascuno la propria clientela e il proprio lavoro personale. Qui non c'è spersonalizzazione: manca l'organizzazione autonoma e l'IRAP, secondo questo orientamento, non è dovuta. Diversa è l'ipotesi dello studio con più dipendenti, collaboratori strutturati e beni di rilievo, dove la prestazione diventa un prodotto dell'organizzazione.

Una precisazione sulla materia

Questo contributo riguarda gli studi professionali associati, non gli enti del Terzo settore. Va però ricordato che anche gli enti non commerciali e gli ETS disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017 hanno un regime IRAP proprio: per l'attività istituzionale non commerciale la base imponibile si determina con il metodo cosiddetto "retributivo" (art. 10 del D.Lgs. 446/1997), sostanzialmente collegato alle retribuzioni erogate, e non con il metodo ordinario applicabile alle attività d'impresa. È una distinzione che gli enti associativi devono tenere presente per non confondere due discipline diverse.

Implicazioni pratiche

Per lo studio associato l'insegnamento è duplice.

Da un lato, l'assoggettamento a IRAP non è automatico: chi ha versato ritenendo di doverlo fare per il solo fatto di operare in associazione può avere titolo a chiedere il rimborso, se dimostra l'assenza di spersonalizzazione.

Dall'altro, la prova non è banale. Occorre ricostruire la struttura reale dello studio: chi lavora, con quali mezzi, quale peso hanno i fattori produttivi rispetto all'apporto personale dei professionisti.

Sul piano del recupero delle somme versate, il termine per l'istanza di rimborso è di 48 mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Superato quel termine, il diritto si prescrive e non è più recuperabile.

Cosa fare in concreto

  1. Analizzate la struttura dello studio. Verificate dipendenti, collaboratori stabili, beni strumentali e capitale: sono questi gli indici di un'organizzazione autonoma.
  2. Ricostruite i versamenti IRAP degli ultimi quattro anni. Individuate le annualità ancora recuperabili nel termine di 48 mesi dal versamento.
  3. Raccogliete la documentazione probatoria. Bilanci, libro cespiti, contratti dei collaboratori e prospetto delle spese condivise sono la base della vostra difesa.
  4. Valutate l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, tenendo conto dei tempi di formazione del silenzio-rifiuto e delle successive scadenze per il ricorso.
  5. Distinguete la vostra posizione se operate come ente non commerciale o ETS: il regime IRAP è diverso e va inquadrato sulla base del D.Lgs. 117/2017.

Consigliamo di affrontare la valutazione caso per caso: la presunzione a carico degli studi associati impone una ricostruzione accurata, perché l'esito dipende dai fatti concreti e non da formule astratte.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.

Se rappresenti un ETS e vuoi un confronto su governance, RUNTS o fiscalità, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.