Terzo Settore

IRAP e regime fiscale degli ETS: cosa monitorare nel dibattito parlamentare

Il monitoraggio legislativo di inizio agosto 2026 segnala che in Parlamento si discute di norme incidenti sulla fiscalità degli Enti del Terzo Settore, con attenzione all'IRAP e al regime speciale per gli ETS. Nulla è ancora approvato, ma la fase istruttoria merita attenzione: le scelte sull'imposta regionale possono modificare in modo sensibile i costi di gestione del non profit.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Il monitoraggio delle istituzioni nazionali riferito ai giorni 3-8 agosto 2026 dà conto di attività parlamentari che toccano la fiscalità del Terzo Settore, con richiami all'IRAP e al regime speciale previsto per gli ETS. Il riferimento coinvolge Senato e Camera, con passaggi in Commissione Bilancio.

Una precisazione doverosa: allo stato non risulta una norma approvata. Si tratta di segnalazioni di iter in corso, la cui portata definitiva non è verificabile finché non si consolidano testi e votazioni. Trattiamo quindi il tema in chiave di orientamento, non di novità normativa già efficace.

Inquadramento normativo

L'IRAP è disciplinata dal D.Lgs. 446/1997. Per gli enti non commerciali, l'art. 10 individua un criterio di determinazione della base imponibile diverso da quello delle imprese: per le attività istituzionali non commerciali si applica il cosiddetto metodo retributivo, cioè l'imposta si calcola sostanzialmente sulle retribuzioni erogate al personale dipendente e su alcune altre voci assimilate, e non sul valore della produzione netta.

Quando invece l'ente svolge anche attività commerciale, per quella parte si applica il metodo ordinario. La distinzione, dunque, non è formale: incide direttamente sul quantum dovuto.

Occorre chiarire un possibile equivoco ricorrente. L'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) non riguarda la fiscalità, bensì il bilancio sociale, obbligatorio solo per gli ETS che superano determinate soglie dimensionali. Confonderlo con le norme tributarie è un errore frequente: il regime fiscale degli ETS va cercato altrove nel Codice (in particolare agli artt. 79 e seguenti) e nelle leggi d'imposta specifiche, come appunto il D.Lgs. 446/1997 per l'IRAP.

Implicazioni pratiche

L'IRAP è tributo regionale: aliquote e agevolazioni variano da Regione a Regione. Molte Regioni prevedono esenzioni o riduzioni per specifiche categorie di enti non profit. Ciò significa che l'impatto di un'eventuale modifica statale del regime speciale non sarebbe uniforme sul territorio: andrebbe letto insieme alla normativa regionale applicabile alla sede operativa dell'ente.

Il nodo interpretativo più delicato resta la qualificazione dell'attività. L'art. 79 CTS stabilisce i criteri per distinguere attività commerciale e non commerciale degli ETS. In concreto, un'attività di interesse generale si considera non commerciale quando è svolta a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi, secondo i parametri fissati dalla norma. Il superamento di quella soglia, o lo scostamento sistematico tra corrispettivi e costi, può far scivolare l'attività nell'area commerciale, con effetti a cascata sulla base imponibile IRAP e sul metodo di calcolo applicabile.

È qui che si gioca la partita più rilevante per gli enti: la corretta separazione contabile e la coerenza tra dichiarazioni statutarie e gestione effettiva non sono adempimenti formali, ma il presupposto per accedere al regime più favorevole senza esporsi a contestazioni.

Cosa fare in concreto

  1. Mappate le attività dell'ente distinguendo, voce per voce, ciò che è non commerciale (art. 79 CTS) da ciò che è commerciale, verificando il rapporto tra corrispettivi e costi effettivi.
  1. Verificate l'aliquota IRAP regionale applicabile alla vostra sede e l'esistenza di esenzioni o riduzioni per il non profit: la normativa statale non esaurisce il quadro.
  1. Controllate il metodo di calcolo attualmente adottato (retributivo per l'istituzionale, ordinario per il commerciale) e la correttezza della base imponibile ex art. 10 D.Lgs. 446/1997.
  1. Presidiate la separazione contabile tra gestione istituzionale e commerciale: è la prima linea di difesa in caso di verifica.
  1. Seguite l'iter parlamentare senza reagire a testi non consolidati: consigliamo di aggiornare le stime di budget solo su norme effettivamente approvate e pubblicate.

Una nota di metodo

In una fase di monitoraggio, l'errore più costoso è agire su ipotesi. Il valore, oggi, sta nel mettere in ordine la posizione dell'ente rispetto al quadro vigente, così da essere pronti ad adeguarsi rapidamente qualora il legislatore intervenga sul regime speciale ETS.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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