Terzo Settore

8, 5 e 2 per mille senza dichiarazione dei redditi: la guida

Non presentare la dichiarazione dei redditi non impedisce di destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF. Chi è esonerato può comunque compiere la scelta con un'apposita scheda. Una facoltà che vale soprattutto per gli enti del Terzo settore, che dal 5 per mille traggono risorse rilevanti. Vediamo come funziona e cosa occorre verificare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·11 luglio 2026 ·4 min

Il fatto: una facoltà spesso ignorata

Molti contribuenti ritengono che, non presentando la dichiarazione dei redditi, non possano destinare le quote dell'IRPEF. È un errore diffuso.

La destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille è una facoltà autonoma, distinta dall'obbligo dichiarativo. Chi è esonerato dalla dichiarazione – tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati con un solo sostituto d'imposta – può comunque esprimere la propria scelta.

È una distinzione che conta: l'adempimento (dichiarare i redditi) e la destinazione delle quote (scegliere a chi va una parte dell'imposta già dovuta) viaggiano su binari separati.

Inquadramento normativo

L'IRPEF è disciplinata dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Le quote dell'8, del 5 e del 2 per mille non sono imposte aggiuntive: sono una porzione dell'imposta già dovuta, che il contribuente può indirizzare verso specifiche finalità.

Il 5 per mille è stato riordinato dal D.Lgs. n. 111/2017 e dai relativi decreti attuativi (in particolare il D.P.C.M. 23 luglio 2020), che ne hanno definito soggetti beneficiari, modalità di accesso e obblighi di rendicontazione. Gli enti del Terzo settore vi accedono in quanto iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), istituito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'iscrizione al registro è quindi il presupposto per essere ammessi al beneficio.

Gli obblighi di rendicontazione delle somme percepite gravano sugli enti ai sensi del D.Lgs. 111/2017 e dei relativi decreti attuativi: gli importi ricevuti vanno documentati e destinati alle finalità istituzionali, pena la restituzione.

Come funziona la scelta per l'esonerato

Chi non presenta la dichiarazione utilizza l'apposita scheda per la destinazione allegata alla certificazione unica (CU) o al modello dedicato dell'Agenzia delle Entrate.

Un punto merita chiarezza. Nel riquadro del 5 per mille il contribuente può:

La firma senza codice fiscale non è quindi una scelta di ente, ma di categoria. Chi vuole sostenere un'associazione precisa deve riportarne il codice fiscale.

L'8 e il 2 per mille: le differenze

L'8 per mille va allo Stato o a una confessione religiosa. Anche in assenza di scelta la quota viene comunque ripartita, sulla base delle scelte espresse dagli altri contribuenti.

Il 2 per mille, destinabile a un partito politico, segue una logica diversa: in assenza di scelta non viene ripartito e resta nella disponibilità dell'Erario. La mancata firma, in questo caso, equivale a non destinare nulla ad alcun partito.

Il termine

La scheda dell'esonerato va presentata entro il termine di presentazione del Modello Redditi PF: attualmente il 31 ottobre, dato che va comunque verificato per l'anno d'imposta in corso, essendo mutato più volte negli anni.

La consegna può avvenire tramite intermediario abilitato, ufficio postale (in busta chiusa) o in via telematica.

Cosa cambia per il destinatario tipo

Per il contribuente esonerato: la possibilità di destinare le quote senza alcun costo e senza obbligo di dichiarazione.

Per l'ente del Terzo settore: la platea dei potenziali sostenitori non si esaurisce con chi presenta la dichiarazione. Anche pensionati e dipendenti esonerati possono contribuire, purché l'ente sia correttamente iscritto e comunichi in modo chiaro il proprio codice fiscale.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la tua posizione: accerta di rientrare tra i soggetti esonerati dalla dichiarazione prima di utilizzare la scheda dedicata.
  2. Compila con precisione: per sostenere un ente specifico indica sempre il codice fiscale; la sola firma destina alla categoria, non al singolo.
  3. Rispetta il termine: presenta la scheda entro la scadenza del Modello Redditi PF, verificando la data per l'anno in corso.
  4. Enti: aggiornate l'iscrizione e l'IBAN: controllate la posizione nel RUNTS e comunicate all'Agenzia un IBAN aggiornato, per evitare la mancata erogazione delle somme.
  5. Enti: predisponete la rendicontazione: documentate l'impiego delle somme ricevute secondo il D.Lgs. 111/2017 e i decreti attuativi, per non incorrere nell'obbligo di restituzione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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