Famiglia

Coniugi separati con la stessa residenza: possono presentare ISEE diversi?

La separazione legale, da sola, non basta per ottenere due ISEE distinti. Se i coniugi conservano la medesima residenza anagrafica, l'INPS li considera un unico nucleo familiare. La divisione dell'ISEE diventa possibile solo con un effettivo cambio di residenza. Vediamo cosa prevede la normativa e quali accorgimenti adottare per evitare contestazioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il problema di partenza

Due coniugi separati continuano a vivere sotto lo stesso tetto, o comunque mantengono la stessa residenza anagrafica. Ciascuno vorrebbe presentare un proprio ISEE (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, il parametro usato per accedere a prestazioni agevolate: bonus, borse di studio, rette scolastiche, agevolazioni sanitarie). La domanda ricorrente è se la separazione, di per sé, consenta di dividere il nucleo familiare ai fini del calcolo.

La risposta è negativa. Ciò che conta, in prima battuta, non è lo stato civile ma la residenza anagrafica.

Inquadramento normativo

La materia è regolata dall'art. 3 del Dpcm 159/2013, che definisce la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Occorre leggere i suoi commi in sequenza.

Il comma 1 stabilisce la regola generale: il nucleo familiare è composto dai soggetti che risultano nello stesso stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica). In altre parole, chi condivide la residenza anagrafica forma, di norma, un unico nucleo.

Il comma 2 aggiunge una precisazione sui coniugi: i coniugi appartengono allo stesso nucleo familiare anche quando hanno residenze anagrafiche diverse. È una regola di "attrazione": il vincolo matrimoniale li tiene insieme ai fini ISEE pur in presenza di residenze distinte.

Il comma 3 disciplina proprio le eccezioni a questa attrazione. Elenca i casi in cui i coniugi con residenze diverse formano nuclei separati: tra questi rientrano la separazione legale, il divorzio, l'esistenza di provvedimenti giudiziali che regolano i rapporti tra i coniugi, l'abbandono del coniuge accertato in sede giudiziale.

Da questa struttura discende il punto chiave. La separazione rileva ai fini ISEE solo se accompagnata da una diversa residenza anagrafica. La separazione è infatti una delle condizioni che, per i coniugi con residenze distinte, escludono l'attrazione nel nucleo unico. Se invece i coniugi separati mantengono la stessa residenza, torna a operare la regola generale del comma 1: stesso stato di famiglia, quindi unico nucleo e unico ISEE.

Sul piano sostanziale, ricordiamo che la separazione personale dei coniugi è disciplinata dagli artt. 150 e seguenti del codice civile. I provvedimenti provvisori nel giudizio di separazione e divorzio, nel rito unificato per le persone, i minori e le famiglie, trovano invece collocazione nell'art. 473-bis.22 c.p.c.: si tratta di norma processuale, non della disciplina sostanziale della separazione.

Cosa cambia in concreto

Per i coniugi separati che vivono ancora insieme, o che semplicemente non hanno aggiornato la residenza, la conseguenza è che i redditi e i patrimoni di entrambi confluiscono in un solo ISEE. Questo può penalizzare l'accesso alle prestazioni agevolate, perché l'indicatore risulta più alto rispetto a quello di due nuclei separati.

Per ottenere due ISEE distinti serve un presupposto sostanziale: la diversa residenza anagrafica, unita al fatto che ricorra una delle eccezioni del comma 3 (nel nostro caso, la separazione legale).

Attenzione, però, a un profilo delicato. Il cambio di residenza deve corrispondere a una dimora effettiva. Trasferire la residenza in modo puramente formale, restando di fatto conviventi, espone a contestazioni: l'INPS può disconoscere la divisione del nucleo e le agevolazioni ottenute, con recupero delle somme e possibili profili sanzionatori. La residenza fittizia non produce effetti stabili e rappresenta un rischio concreto, non un espediente.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate lo stato di famiglia presso l'ufficio anagrafe del Comune: è il documento da cui l'INPS ricava la composizione del nucleo.
  2. Formalizzate la separazione (consensuale o giudiziale) con un provvedimento o accordo idoneo, perché è la condizione richiesta dal comma 3 dell'art. 3 Dpcm 159/2013.
  3. Trasferite effettivamente la residenza in un altro indirizzo se volete due ISEE distinti: la sola separazione, con residenza invariata, non basta.
  4. Assicuratevi che la dimora sia reale, non solo dichiarata: conservate elementi che dimostrino l'abitazione effettiva (utenze, corrispondenza, contratto).
  5. Presentate una nuova DSU dopo l'aggiornamento anagrafico, così che il calcolo rifletta la composizione corretta del nucleo.

In presenza di situazioni complesse - immobili in comunione, figli con affidamento condiviso, prestazioni già percepite - consigliamo una verifica preventiva della posizione prima di procedere con il trasferimento e la nuova dichiarazione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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