Lavoro

Lavoratore distaccato e CIGS: l'accesso secondo la Cassazione

La Cassazione torna sul rapporto tra distacco e ammortizzatori sociali, confermando che il lavoratore distaccato presso altra azienda può accedere alla cassa integrazione straordinaria. Il fondamento è chiaro: il distacco non scioglie né nova il rapporto con il datore originario, che resta titolare degli obblighi. Una lettura che incide su tutele, contribuzione e gestione delle crisi d'impresa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La pronuncia interviene su un tema ricorrente: la possibilità per il lavoratore distaccato presso un'altra impresa di rientrare tra i beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

Il dubbio nasce dalla scissione che il distacco produce sul piano fattuale. Il lavoratore presta attività in favore di un soggetto diverso dal proprio datore, e ci si chiede se ciò interrompa il legame rilevante ai fini dell'accesso agli ammortizzatori.

La risposta è negativa. Secondo l'orientamento della Sezione Lavoro, il distacco non determina alcuna novazione (cioè estinzione e sostituzione) del rapporto: il datore originario, detto distaccante, resta titolare del contratto e dei relativi obblighi, compresi quelli contributivi. Su questo presupposto si fonda la legittimità dell'accesso alla CIGS.

*Nota di accuratezza: in assenza degli estremi pubblicati della decisione (numero e anno), il contributo qualifica la posizione come orientamento della Cassazione Sezione Lavoro e non come singola pronuncia identificata.*

Inquadramento normativo

Il distacco è disciplinato dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. 276/2003, che lo definisce legittimo quando il datore «pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». La norma fissa due requisiti cumulativi: l'interesse del distaccante e la temporaneità dell'invio. La mancanza di uno dei due rende il distacco non genuino, con conseguente possibilità di imputazione del rapporto all'utilizzatore.

Va tenuto distinto il distacco interno dal distacco transnazionale, regolato dal D.lgs. 136/2016 in attuazione della normativa europea sul distacco dei lavoratori: presupposti, obblighi informativi e regime applicabile sono in parte diversi, e le considerazioni che seguono riguardano il distacco interno.

Sul versante degli ammortizzatori, la CIGS è disciplinata dal D.lgs. 148/2015. Rileva in particolare l'art. 1, comma 2, che richiede, quale requisito soggettivo, un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda. È qui che il tema del distacco diventa concreto: poiché il rapporto con il distaccante non si interrompe, il periodo trascorso in distacco va computato ai fini dell'anzianità, senza azzeramenti dovuti al cambio di sede operativa.

Implicazioni pratiche

Gli effetti si articolano su tre piani.

Per il lavoratore distaccato. Conserva il diritto di accedere alla CIGS attivata dal datore distaccante in caso di crisi o riorganizzazione. Il periodo di distacco non interrompe la maturazione dei requisiti di anzianità né incide sulla copertura contributiva, che resta in capo al datore originario.

Per l'azienda distaccante. Rimane il soggetto onerato degli obblighi retributivi e contributivi e l'unico legittimato ad attivare il trattamento. La gestione della crisi va impostata considerando anche il personale distaccato, che concorre al perimetro dei beneficiari.

Per l'INPS. L'ente è tenuto a riconoscere il trattamento ove sussistano i presupposti, non potendo opporre l'avvenuto distacco come causa ostativa, proprio perché il rapporto giuridico di lavoro non si è interrotto.

Resta centrale, in ogni valutazione, la genuinità del distacco. Un distacco privo di interesse del distaccante o di carattere temporaneo può essere riqualificato, con effetti che si riflettono sull'individuazione del datore responsabile e, di riflesso, sul soggetto legittimato all'attivazione dell'ammortizzatore.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la genuinità del distacco, accertando la sussistenza effettiva dell'interesse del distaccante e del carattere temporaneo previsti dall'art. 30, comma 1, D.lgs. 276/2003.
  2. Conservare la documentazione del distacco (accordo, lettera di assegnazione, durata, oggetto dell'attività) per provare la continuità del rapporto in sede di domanda CIGS.
  3. Controllare la posizione contributiva presso il datore distaccante, confermando regolarità dei versamenti e corretto computo dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro ex art. 1, comma 2, D.lgs. 148/2015.
  4. Includere il personale distaccato nella mappatura dei beneficiari quando si predispone la richiesta di trattamento straordinario.
  5. Ricostruire la qualificazione del rapporto in caso di contestazione, distinguendo distacco interno e transnazionale, per individuare correttamente il soggetto legittimato all'attivazione.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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