Lavoro

Lavoratori socialmente utili e diritto alla retribuzione: i limiti dell'inquadramento

I lavoratori socialmente utili (LSU) non hanno un rapporto di lavoro subordinato con l'ente utilizzatore. Tuttavia, quando la prestazione effettiva travalica i confini del progetto, si apre lo spazio per l'art. 2126 del Codice civile e per il riconoscimento di un compenso. Una distinzione che pesa su lavoratori e amministrazioni pubbliche. Ecco il quadro e le cautele operative.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 luglio 2026 ·4 min

Il punto di partenza: gli LSU non sono dipendenti

I lavoratori socialmente utili (LSU) sono soggetti impegnati in attività di pubblica utilità nell'ambito di specifici progetti promossi da enti pubblici. La loro posizione non integra un rapporto di lavoro subordinato: manca l'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale e manca la retribuzione in senso proprio, sostituita da un assegno di natura assistenziale.

Su questo punto la giurisprudenza è costante: l'attività socialmente utile non genera, di per sé, gli obblighi retributivi e contributivi tipici del lavoro dipendente. Il vincolo con l'amministrazione resta ancorato al progetto e alle sue finalità.

*Nota redazionale: gli estremi normativi che regolano nel dettaglio i lavori socialmente utili e di pubblica utilità (in particolare il D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche) vanno riscontrati sulla fonte ufficiale prima di ogni utilizzo argomentativo. In questa sede ci limitiamo al principio, senza citazioni numeriche non verificate.*

Quando la prestazione supera il progetto

Il nodo emerge quando l'attività concretamente svolta si discosta dal progetto approvato. Se il lavoratore, invece di eseguire le mansioni previste dal programma di utilità sociale, viene impiegato in modo continuativo e ordinario come un normale dipendente — con orari, direttive e inserimento operativo tipici della subordinazione — la fattispecie cambia natura.

È qui che, secondo un orientamento seguito anche dalla Corte d'Appello di Napoli (pronuncia i cui estremi restano da verificare sulla fonte ufficiale: in assenza del numero e dell'anno, la richiamiamo come indirizzo interpretativo e non come precedente puntuale), può entrare in gioco l'art. 2126 del Codice civile.

L'art. 2126 c.c. come norma correttiva

L'art. 2126 c.c., rubricato "Prestazione di fatto con violazione di legge", stabilisce che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha comunque avuto esecuzione. In altri termini: chi ha lavorato di fatto ha diritto al trattamento economico corrispondente, anche se il titolo formale era invalido o inesistente.

La ratio è chiara: il lavoro effettivamente prestato non può restare senza tutela solo perché il vincolo giuridico è viziato. È una norma che protegge la sostanza della prestazione contro l'irregolarità della forma.

Applicata agli LSU, la logica è la seguente: se l'amministrazione ha di fatto utilizzato il lavoratore come dipendente, al di fuori di ciò che il progetto consentiva, il lavoratore può rivendicare un compenso commisurato all'attività realmente svolta. La Cassazione ha in più occasioni valorizzato l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto rese oltre i limiti dell'inquadramento formale; le singole pronunce applicative agli LSU vanno però identificate con precisione (status: da verificare) prima di essere richiamate a supporto di una posizione.

Cosa cambia per lavoratore e amministrazione

Per il lavoratore socialmente utile: la posizione non equivale automaticamente a quella di un dipendente, ma non è priva di tutela. Il discrimine è probatorio. Chi lamenta di essere stato impiegato oltre il progetto deve dimostrare in concreto la natura e la continuità dell'attività effettivamente svolta.

Per l'amministrazione utilizzatrice: gestire gli LSU fuori dai binari del progetto espone a un rischio economico. L'impiego improprio può tradursi in richieste di differenze retributive e, potenzialmente, in contenzioso.

Sul piano dell'assegno erogato agli LSU, l'attribuzione dell'ente gestore va verificata caso per caso in base al progetto e alla normativa applicabile: non diamo per acquisita, senza riscontro, la competenza di un singolo ente erogatore.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore:

Per l'amministrazione:

In entrambi i casi, consigliamo di riscontrare gli estremi normativi e giurisprudenziali sulla fonte ufficiale prima di assumere una posizione formale.

In sintesi

La qualifica di LSU non equivale a quella di dipendente, ma non svuota la prestazione di ogni tutela. Il crinale è fattuale: coerenza col progetto o utilizzo improprio. L'art. 2126 c.c. resta la norma correttiva che dà rilievo al lavoro effettivamente reso, quando la forma non regge.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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