Condominio

Lavori condominiali: si pagano anche senza tabella di riparto

L'assemblea approva i lavori, ma manca la tabella di ripartizione: il condomino può rifiutare il pagamento? La Corte di Cassazione (ord. 7876/2021) risponde di no. L'obbligo nasce dalla delibera che approva la spesa, non dalla successiva tabella. Vediamo cosa cambia per amministratori e condomini, e come gestire le opposizioni più frequenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un condomino si oppone al pagamento della propria quota per lavori già approvati dall'assemblea. Le ragioni: da un lato un contenzioso aperto con la ditta esecutrice, dall'altro l'assenza di una specifica tabella di ripartizione che indichi quanto spetta a ciascuno.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7876 del 2021, ha respinto entrambe le obiezioni. Il messaggio è netto: l'obbligo di pagamento è già sorto, e questi argomenti non lo sospendono.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1123 del Codice Civile, che disciplina la ripartizione delle spese condominiali. La norma stabilisce il criterio di base – la suddivisione in proporzione ai millesimi di proprietà – ma non subordina l'esigibilità del credito condominiale alla preventiva approvazione di una tabella dedicata al singolo intervento.

La Cassazione distingue due momenti che spesso vengono confusi. Il primo è la delibera di approvazione della spesa: con questo atto l'assemblea decide i lavori e ne assume l'onere economico. Il secondo è la ripartizione contabile, cioè il calcolo della quota dovuta da ciascun condomino. È il primo momento a far nascere l'obbligo. La ripartizione è un'operazione successiva e tecnica, che presuppone l'obbligazione già esistente.

Di conseguenza, finché la delibera di approvazione non viene annullata o impugnata con successo, produce effetti. E il pagamento è dovuto.

Implicazioni pratiche

Per il condomino la lezione è chiara: non si può autosospendere il pagamento. Le contestazioni vanno fatte valere nelle sedi corrette, non rifiutando il versamento.

In particolare, due argomenti molto usati non reggono:

Per l'amministratore questo significa avere un appiglio solido per la riscossione, anche quando la contabilità dell'intervento non è ancora chiusa. Resta però essenziale che la delibera a monte sia regolare e impugnabile solo nei termini di legge.

Attenzione ai limiti

La decisione non rende intoccabile qualsiasi richiesta dell'amministratore. Se la delibera di approvazione è viziata – per difetti di convocazione, mancanza di quorum o oggetto indeterminato – il condomino conserva il diritto di impugnarla nei termini previsti dall'art. 1137 del Codice Civile (trenta giorni). L'impugnazione, però, è cosa diversa dal semplice rifiuto di pagare.

Resta inoltre fermo che il credito condominiale, per essere riscosso coattivamente, richiede i presupposti di legge: la delibera approvata e lo stato di ripartizione costituiscono la base del decreto ingiuntivo che l'amministratore può richiedere.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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