Contrattualistica

Lavori extra nell'appalto: quando il committente deve pagare

Nei contratti di appalto capita spesso che, in corso d'opera, emergano lavorazioni non previste nel preventivo iniziale. Chi le paga? La risposta non è scontata e dipende dall'autorizzazione del committente e dalla natura delle opere. Il Codice civile e due recenti ordinanze della Cassazione delineano confini precisi che conviene conoscere prima di firmare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 giugno 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

L'appaltatore esegue opere ulteriori rispetto a quelle pattuite. Al momento del saldo chiede un compenso aggiuntivo. Il committente rifiuta: quei lavori, dice, non li ha mai ordinati. È una delle liti più frequenti in materia di appalto, perché tocca il cuore del rapporto: chi decide cosa si fa e a quale prezzo.

La questione non si risolve con il buon senso. Esistono norme precise e un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che, nel 2023, è tornata sul tema con due pronunce rilevanti.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1655 del Codice civile, che definisce l'appalto come il contratto con cui una parte assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il corrispettivo è quello pattuito: tutto ciò che esce dal perimetro dell'accordo non si presume dovuto.

La disciplina delle variazioni è contenuta negli artt. 1660 e 1661 c.c. L'art. 1660 regola le variazioni necessarie per eseguire l'opera a regola d'arte: se per realizzare correttamente il lavoro servono modifiche al progetto concordato, le parti devono accordarsi; in mancanza di accordo, decide il giudice. L'art. 1661 disciplina invece le variazioni ordinate dal committente: il committente può imporre modifiche, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo pattuito, e l'appaltatore ha comunque diritto al compenso per i maggiori lavori.

Il principio di fondo è chiaro: l'appaltatore non può modificare unilateralmente l'opera e pretendere il pagamento. Serve, di regola, l'autorizzazione scritta del committente.

L'orientamento della Cassazione

Con l'ordinanza n. 16222 dell'8 giugno 2023 e con l'ordinanza n. 25800 del 5 settembre 2023, la Corte ha ribadito che il diritto al compenso per opere extra presuppone, in linea di principio, un'autorizzazione del committente. La forma scritta è richiesta a fini probatori: in giudizio, l'appaltatore che ha eseguito lavori non preventivati deve dimostrare di esservi stato autorizzato.

La giurisprudenza riconosce però alcune deroghe. Sono compensabili le opere rese necessarie da circostanze sopravvenute e imprevedibili, quando l'intervento immediato serve a evitare un danno e non è materialmente possibile attendere il consenso del committente. È il caso classico dell'urgenza tecnica. In queste ipotesi, l'autorizzazione preventiva può venire meno, ma resta a carico dell'appaltatore l'onere di provare l'esistenza e la consistenza dell'urgenza.

Implicazioni pratiche

Per l'appaltatore il rischio è concreto: eseguire lavori extra confidando in un accordo verbale, o nella ragionevolezza del committente, espone al mancato pagamento. La parola data, in sede di causa, vale poco senza un riscontro documentale.

Per il committente vale il principio opposto: ciò che non è stato ordinato non si paga, salvo i casi di necessità tecnica e urgenza. Ma attenzione: anche un comportamento concludente — ad esempio, la presenza in cantiere durante l'esecuzione delle opere extra senza alcuna contestazione — può essere valutato dal giudice come tacita accettazione.

Il terreno della prova è dunque decisivo per entrambe le parti.

Cosa fare in concreto

  1. Mettete per iscritto ogni variazione. Prima di eseguire o autorizzare lavori non preventivati, formalizzate l'accordo con un ordine di variazione che indichi opere, tempi e prezzo.
  2. Documentate l'urgenza. Se intervenite senza autorizzazione preventiva per necessità tecnica, raccogliete subito prove: foto, relazioni tecniche, comunicazioni con data certa.
  3. Verificate il limite del sesto. Se le variazioni ordinate dal committente superano un sesto del prezzo pattuito, valutate con attenzione i diritti e gli obblighi che ne derivano.
  4. Conservate la corrispondenza. Email, messaggi e verbali di cantiere possono fare la differenza in giudizio: archiviateli in modo ordinato.
  5. Fatevi assistere in fase contrattuale. Una clausola chiara sulle modalità di gestione delle varianti previene gran parte del contenzioso.

La gestione corretta delle varianti non è una formalità burocratica: è lo strumento che protegge sia chi esegue sia chi commissiona l'opera. Affrontarla a monte costa meno che discuterla davanti a un giudice.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.