Lavoro

Responsabilità 231 e infortuni: serve la prova della colpa organizzativa

La Cassazione Penale torna sui rapporti tra infortuni sul lavoro e responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Nessun automatismo: la condanna del datore di lavoro non basta a sanzionare l'azienda. Occorre provare la colpa organizzativa e un interesse o vantaggio concreto dell'impresa. Una pronuncia che riporta l'attenzione sui modelli organizzativi e sull'onere probatorio a carico dell'accusa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

La Cassazione Penale è intervenuta su un tema ricorrente nei procedimenti per infortuni sul lavoro: la possibilità di estendere all'azienda, come ente, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il principio affermato è netto. La responsabilità dell'ente non discende in modo automatico dalla condanna della persona fisica (di regola il datore di lavoro o un dirigente). L'accusa deve dimostrare, in concreto, sia la colpa organizzativa dell'impresa, sia che dalla violazione delle norme antinfortunistiche sia derivato un interesse o un vantaggio per l'ente stesso.

Inquadramento normativo

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. L'art. 5 stabilisce che l'ente risponde solo se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: due criteri distinti che devono essere provati, non presunti.

L'art. 25 septies estende questa responsabilità ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di reati colposi, in cui l'agente non vuole l'evento: proprio per questo la Cassazione richiede una lettura rigorosa dei criteri di imputazione.

Secondo la giurisprudenza, l'interesse o il vantaggio nei reati colposi non riguarda l'evento lesivo in sé, ma la condotta: l'ente risponde quando la violazione delle regole di sicurezza è stata funzionale a un risparmio di costi, a un aumento della produttività o a una riduzione dei tempi di lavorazione. Deve inoltre sussistere la colpa di organizzazione, cioè la mancata adozione o l'inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire il reato.

Cosa cambia in concreto

La pronuncia consolida un orientamento garantista sul piano probatorio. Per l'impresa, questo significa che una condanna penale del datore di lavoro non trascina automaticamente la sanzione dell'ente.

Restano però due presupposti che il pubblico ministero deve dimostrare:

Ne deriva un dato pratico importante: l'azienda che abbia adottato e attuato in modo effettivo un modello organizzativo idoneo dispone di una difesa concreta. Non si tratta di un documento formale da esibire, ma di un sistema di procedure, controlli e deleghe realmente operativo.

Attenzione, però, al rovescio della medaglia. L'assenza di un modello, o la sua adozione soltanto sulla carta, espone l'ente alla contestazione della colpa organizzativa. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono pesanti: pecuniarie per quote, ma anche interdittive, fino alla sospensione dell'attività.

Il profilo probatorio

Il punto centrale è l'onere della prova. Spetta all'accusa ricostruire il nesso tra la violazione antinfortunistica e il beneficio per l'impresa. Non è sufficiente allegare che l'infortunio è avvenuto: occorre spiegare perché quella violazione conveniva all'ente.

Questo sposta il baricentro difensivo sulla documentazione aziendale: valutazione dei rischi, investimenti in sicurezza, tracciabilità delle decisioni. Un'organizzazione che dimostra di aver destinato risorse alla prevenzione indebolisce la tesi del vantaggio economico.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in caso di procedimento penale a carico di dirigenti o preposti, di valutare tempestivamente la posizione dell'ente e la solidità del modello adottato, prima che la difesa venga impostata solo sul piano della persona fisica.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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