Lavoro

Legge 231 e infortuni: la Cassazione esclude le sanzioni automatiche alle imprese

La Cassazione penale interviene sulla responsabilità delle imprese per gli infortuni sul lavoro: non basta l'incidente per applicare le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Serve la prova certa della colpa organizzativa e di un vantaggio concreto per l'ente. Una lettura che riporta al centro l'onere probatorio dell'accusa e la funzione preventiva dei modelli organizzativi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Il caso

La Cassazione penale è tornata sul rapporto tra infortuni sul lavoro e responsabilità amministrativa degli enti. Il principio affermato è netto: l'evento lesivo, da solo, non giustifica l'automatica applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Il pubblico ministero deve dimostrare, con prova certa, sia la colpa di organizzazione dell'impresa sia il vantaggio che questa ne ha tratto.

Si tratta di un chiarimento rilevante, perché nella prassi processuale la contestazione all'ente tendeva a seguire quasi meccanicamente l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica. La sentenza spezza questo automatismo.

Inquadramento normativo

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. L'art. 5 richiede che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale o subordinata e che l'ente ne abbia tratto un interesse o un vantaggio. L'art. 25-septies estende questa responsabilità ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Il punto critico è proprio il criterio dell'interesse o vantaggio. Nei reati colposi — dove l'evento non è voluto — la giurisprudenza ha chiarito che tali criteri vanno riferiti non all'evento (l'infortunio), ma alla condotta. In concreto: l'ente risponde se la violazione delle regole di sicurezza è stata funzionale a un risparmio di costi, a un aumento della produttività o comunque a un beneficio organizzativo o economico per l'impresa.

Non basta quindi che un infortunio sia avvenuto. Occorre dimostrare che l'omissione delle cautele abbia prodotto un vantaggio misurabile e che l'ente non avesse adottato — o avesse attuato solo formalmente — modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio.

Cosa cambia per le imprese

La pronuncia rafforza due tutele.

La prima riguarda l'onere della prova. Grava sull'accusa dimostrare la colpa di organizzazione, cioè un deficit strutturale nella gestione del rischio, e non un singolo errore isolato. Il modello organizzativo effettivamente attuato e vigilato costituisce l'elemento centrale di difesa.

La seconda riguarda il criterio del vantaggio. Un infortunio derivante da una fatalità, da una condotta imprudente del lavoratore o da una violazione episodica non integra automaticamente il vantaggio per l'impresa. Serve un nesso tra il risparmio o il beneficio e l'omissione delle regole cautelari.

Per le aziende ciò significa che la costruzione — e soprattutto la reale attuazione — di un modello ex 231 con un sistema di gestione della sicurezza non è un adempimento formale, ma un presidio sostanziale che incide direttamente sulla configurabilità della responsabilità.

Il ruolo del modello organizzativo

Un modello idoneo deve identificare le aree di rischio, prevedere protocolli specifici, individuare un Organismo di Vigilanza e documentare i controlli. La differenza tra un modello "di carta" e un modello effettivo emerge proprio nel processo: la mera esistenza di procedure non basta se non è dimostrata la loro applicazione concreta.

La vigilanza sul rispetto delle regole antinfortunistiche, la tracciabilità delle attività formative e degli audit, la reazione dell'ente alle segnalazioni sono gli elementi che distinguono un'organizzazione diligente da una solo apparentemente conforme.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La decisione ridimensiona gli automatismi accusatori e valorizza la funzione preventiva del sistema 231. Per le imprese, la difesa più solida resta un modello organizzativo reale, aggiornato e documentato: non una formalità, ma la prova concreta di una gestione responsabile del rischio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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