La legge Gadda verso il decennale: cosa cambia per gli ETS
La legge 166/2016, nota come legge Gadda, si avvicina al decennale con la prospettiva di ampliare il paniere di beni destinabili a solidarietà. Per gli enti del terzo settore che gestiscono recupero e redistribuzione di eccedenze la novità incide su qualificazione delle attività, rapporti con i donatori e adempimenti verso il RUNTS. Vediamo cosa conviene presidiare.
Il fatto
La legge 19 agosto 2016, n. 166 (legge Gadda) disciplina la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Ha compiuto un percorso pluriennale e si avvia verso il decennale, con l'ipotesi di un'estensione del paniere dei beni recuperabili e ridistribuibili.
Precisiamo un dato di calendario: il traguardo dei dieci anni si colloca nel 2026, ma alla data odierna non è ancora maturato. Trattiamo quindi l'ampliamento come prospettico, da riscontrare sul testo normativo una volta pubblicato.
Inquadramento normativo
La legge Gadda incentiva la cessione gratuita di eccedenze alimentari, farmaceutiche e di altri prodotti verso soggetti che perseguono finalità solidali, tra cui gli enti del terzo settore. L'impianto ruota su due leve: semplificazione degli adempimenti per chi dona e agevolazioni fiscali collegate alle cessioni gratuite.
Per gli ETS il collegamento con il Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) è centrale. L'art. 5 CTS elenca le attività di interesse generale: alla lettera u) rientrano beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. È questa la lettera pertinente alle attività di recupero e redistribuzione di eccedenze.
Correggiamo un equivoco frequente: l'agricoltura sociale è collocata alla lettera o) dell'art. 5 CTS, mentre la lettera p) riguarda i servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro. Sono attività diverse e non vanno confuse con la cessione gratuita di beni.
Rileva poi il coordinamento con l'art. 6 CTS, che disciplina le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale: se il recupero e la ridistribuzione dei beni configura attività di interesse generale ex art. 5, l'ente opera nel proprio perimetro istituzionale; se invece l'attività assume connotati commerciali secondari, va inquadrata come attività diversa, con i limiti di secondarietà e strumentalità previsti dalla normativa attuativa.
Sul piano fiscale, la disciplina delle cessioni gratuite a fini solidali è oggetto di previsioni specifiche in materia di IVA e imposte dirette. Manteniamo qui cautela: gli articoli del d.P.R. 633/1972 e le disposizioni collegate (tra cui la disciplina delle cessioni gratuite di beni e le previsioni che assimilano tali cessioni alla distruzione ai fini della non imponibilità) vanno riscontrati sul testo vigente e sulle eventuali novelle introdotte in sede di riforma. Su un tema fiscale così tecnico non riportiamo riferimenti puntuali non verificati.
Implicazioni pratiche
Per l'ETS che opera nel recupero di eccedenze, un ampliamento del paniere significa in concreto poter intercettare nuove filiere di donazione. Ma amplia anche il perimetro degli adempimenti: tracciabilità dei beni ricevuti, corretta qualificazione statutaria dell'attività, coerenza con quanto dichiarato al RUNTS.
Il punto delicato è la qualificazione. Se l'attività di redistribuzione è iscritta tra le attività di interesse generale, l'ente deve verificare che lo statuto la contempli espressamente e che rientri nelle lettere corrette dell'art. 5 CTS. Una qualificazione imprecisa espone a rilievi in sede di controllo RUNTS.
Per i donatori (imprese e aziende) il vantaggio è la semplificazione documentale e il trattamento fiscale delle cessioni gratuite. Anche qui, la corretta gestione degli adempimenti presso l'ente ricevente è condizione per far valere le agevolazioni.
Cosa fare in concreto
- Verificate lo statuto: controllate che le attività di recupero e cessione gratuita di beni siano riconducibili all'art. 5, lett. u) CTS e correttamente descritte.
- Allineate il RUNTS: aggiornate le attività dichiarate nel Registro unico, evitando disallineamenti tra statuto, atto costitutivo e comunicazioni.
- Presidiate la tracciabilità: adottate procedure documentali per registrare beni ricevuti, donatori e destinazioni, in vista di eventuali controlli.
- Distinguete interesse generale e attività diverse: valutate se una parte dell'operatività ricada nell'art. 6 CTS e verificate i limiti di secondarietà.
- Non anticipate le agevolazioni fiscali: prima di applicare regimi IVA o imposte dirette sulle cessioni gratuite, fatevi riscontrare gli articoli vigenti e le novelle effettive.
Consigliamo di seguire la pubblicazione del testo aggiornato prima di modificare procedure interne o comunicazioni ai donatori: l'ampliamento del paniere, allo stato, è prospettico.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
Se rappresenti un ETS e vuoi un confronto su governance, RUNTS o fiscalità, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.