Legge Gadda verso il decennale: recupero eccedenze e regime fiscale per gli ETS
La legge Gadda (L. 166/2016) entrò in vigore nel 2016: il suo decennale ricorrerà nel 2026. In vista della ricorrenza torna centrale il tema del recupero delle eccedenze a fini solidali. Per ETS e imprese donatrici contano regime fiscale, presunzioni di cessione e adempimenti di comunicazione. Ecco cosa è consolidato e cosa resta da verificare.
Il framing corretto: nessun decennale già celebrato
La cosiddetta legge Gadda è la L. 19 agosto 2016, n. 166, recante disposizioni per la limitazione degli sprechi e la donazione di eccedenze alimentari, farmaceutiche e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Il decennale, quindi, non è un traguardo già raggiunto: cadrà nel 2016+10 = 2026. Ogni riferimento a un anniversario va calibrato su questa data.
Una precisazione necessaria anche sull'annuncio dell'ampliamento del paniere dei beni donabili. Al momento non risulta pubblicato un provvedimento normativo specifico che modifichi l'elenco delle categorie recuperabili ai sensi della L. 166/2016. L'informazione va trattata come prospettata / in discussione: fino alla pubblicazione di un testo (legge di modifica o decreto attuativo) con numero e articolo verificabili, non costituisce diritto vigente. Chi programma nuove donazioni deve continuare a fare riferimento al perimetro attuale.
Cosa dice davvero la legge: i due pilastri
L'impianto della L. 166/2016 poggia su due pilastri che conviene tenere distinti.
Primo pilastro – regime fiscale delle cessioni gratuite. La cessione gratuita di eccedenze a favore di soggetti donatari (tra cui gli enti del Terzo settore) è trattata in modo agevolato. Ai fini IVA e delle imposte dirette, le cessioni gratuite di beni verso enti che perseguono finalità solidali non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In concreto: non generano ricavo imponibile e non fanno scattare l'obbligo di autofattura tipico delle cessioni gratuite. La disciplina si salda con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) e con il TUIR.
Secondo pilastro – superamento della presunzione di cessione. Il DPR 10 novembre 1997, n. 441 fissa la presunzione secondo cui i beni acquistati e non più presenti in azienda si considerano ceduti (e quindi tassabili) salvo prova contraria. La legge Gadda ha reso più agevole vincere questa presunzione per i beni donati, subordinandola a corretti adempimenti documentali. È qui che si concentra il rischio pratico: un difetto di documentazione può trasformare una donazione in una cessione presunta imponibile.
Le soglie di comunicazione
La semplificazione documentale ruota attorno alla comunicazione telematica delle cessioni gratuite all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza.
La regola operativa consolidata prevede: comunicazione preventiva delle donazioni di valore superiore a 15.000 euro (riferito al singolo atto), da trasmettere per via telematica entro la fine del mese; esonero dalla comunicazione preventiva per le eccedenze alimentari e i beni facilmente deperibili, indipendentemente dall'importo. Restano fermi gli obblighi di documentazione (documento di trasporto o analogo, dichiarazione del donatario sull'utilizzo dei beni per i fini istituzionali).
Le soglie e le modalità vanno sempre verificate rispetto alla prassi vigente al momento della donazione, perché sono state oggetto di aggiornamenti applicativi.
La distinzione di regime tra le categorie
Non tutti i beni seguono lo stesso binario, ed è un punto spesso trascurato.
- Eccedenze alimentari: regime più snello, con esonero dalla comunicazione preventiva per i prodotti deperibili e forte attenzione alla tracciabilità igienico-sanitaria.
- Prodotti farmaceutici: la donazione di medicinali segue vincoli ulteriori legati alla normativa di settore (conservazione, scadenza, tracciabilità del lotto); il regime fiscale agevolato è subordinato al rispetto di tali condizioni.
- Altri prodotti (articoli di cancelleria, per l'igiene, per l'infanzia): rientrano nel perimetro solidale ma con adempimenti documentali generalmente più stringenti rispetto agli alimentari deperibili.
Per gli ETS donatari, a monte del profilo fiscale, va verificata la coerenza statutaria: la ricezione e la distribuzione di beni deve rientrare nelle attività di interesse generale previste dallo statuto e dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Uno scostamento può esporre l'ente a contestazioni sulla qualifica e a rischi di riqualificazione fiscale delle operazioni.
Cosa fare in concreto
- Verificare la natura del bene (alimentare deperibile, farmaceutico, altro) e individuare il regime documentale corrispondente.
- Predisporre documento di trasporto e dichiarazione del donatario sull'impiego solidale dei beni, conservandoli a supporto della prova contraria ex DPR 441/1997.
- Trasmettere la comunicazione telematica preventiva per le donazioni oltre soglia, salvo esonero per i deperibili.
- Controllare la coerenza tra l'operazione e lo statuto dell'ETS ricevente, per prevenire rischi di riqualificazione.
- Attendere la pubblicazione ufficiale prima di applicare eventuali ampliamenti del paniere annunciati: è opportuno non anticipare modifiche non ancora vigenti.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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