"Liberi di scegliere": il protocollo che protegge i minori dalle mafie
"Liberi di scegliere" non è una legge, ma un protocollo giudiziario nato presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Il suo scopo è offrire ai minori cresciuti in contesti di criminalità organizzata un'alternativa concreta, agendo sulla responsabilità genitoriale attraverso gli strumenti già previsti dal codice civile. Capire come opera aiuta a distinguere tutela e sanzione.
Di cosa parliamo
"Liberi di scegliere" è un progetto nato nel 2017 come prassi giudiziaria e protocollo operativo promosso dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, poi esteso ad altre sedi grazie a protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, la Conferenza Episcopale Italiana e alcune associazioni del terzo settore.
È importante chiarirlo subito: al momento non esiste una legge organica dedicata che disciplini l'intera materia con un numero e un anno determinati. Sono state depositate in Parlamento proposte di legge volte a stabilizzare e finanziare il progetto, ma il loro iter va verificato caso per caso. Chi cerca il fondamento giuridico degli interventi deve quindi guardare agli strumenti ordinari del codice civile, non a una normativa speciale.
Inquadramento normativo
Il cuore giuridico del progetto sono gli articoli 330 e 333 del codice civile, che disciplinano gli interventi del giudice sulla responsabilità genitoriale.
L'art. 330 c.c. consente la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i propri doveri, o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. È un provvedimento ablativo: sottrae al genitore la titolarità della funzione.
L'art. 333 c.c. riguarda invece le condotte pregiudizievoli che non giustificano la decadenza. In questi casi il tribunale adotta i provvedimenti "convenienti", potendo anche disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare. È uno strumento più flessibile, di natura promozionale e correttiva prima che sanzionatoria.
Questa distinzione tra provvedimento ablativo (art. 330) e provvedimento promozionale (art. 333) è decisiva: nel modello "Liberi di scegliere" l'obiettivo non è punire la famiglia, ma offrire al minore percorsi educativi e di sostegno alternativi al condizionamento mafioso.
Come opera in concreto
Accertato che il contesto familiare espone il minore all'inserimento in dinamiche criminali, il Tribunale per i minorenni valuta gli interventi più idonei. Nella prassi consolidata questi possono comprendere:
- il trasferimento del minore, talvolta accompagnato dal genitore che sceglie di collaborare, in un territorio diverso;
- forme di sostegno economico e assistenziale, erogate attraverso le reti convenzionate col progetto;
- assistenza psicologica e percorsi educativi individualizzati.
Queste misure non discendono da un automatismo. Presuppongono sempre una valutazione dell'interesse superiore del minore (principio di rango sovranazionale, art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia). Non è previsto alcun intervento meccanico legato alla sola appartenenza a una famiglia contigua ad ambienti mafiosi.
Implicazioni pratiche
Per il genitore, la conseguenza principale è che un procedimento ex artt. 330 o 333 c.c. non è di per sé una sanzione penale e non presuppone una condanna. È un procedimento civile a tutela del minore, in cui la posizione del genitore può evolvere: la collaborazione e la disponibilità a un percorso alternativo incidono sulla decisione.
Resta centrale il contraddittorio. Il genitore ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da un difensore. Anche il minore, in base alla sua capacità di discernimento, ha diritto all'ascolto (art. 315-bis c.c. e art. 336-bis c.c.): la sua voce è elemento di valutazione, non un semplice adempimento formale.
Per chi si trova coinvolto, comprendere questa cornice consente di affrontare il procedimento con consapevolezza, distinguendo ciò che è tutela da ciò che è repressione.
Cosa fare in concreto
- Verificare la natura del procedimento: accertare se si tratti di un intervento ex art. 330 o ex art. 333 c.c., perché cambiano presupposti ed effetti.
- Nominare un difensore fin dall'apertura del procedimento: l'assistenza tecnica è funzionale al pieno esercizio del contraddittorio.
- Ricostruire con precisione i fatti e la situazione del minore, documentando eventuali percorsi già avviati (scuola, sostegno, distacco dal contesto).
- Valutare la disponibilità a un percorso alternativo: la collaborazione del genitore è elemento che il tribunale considera nella scelta della misura.
- Chiedere che il minore sia ascoltato con le garanzie di legge, quando ne sussistano i presupposti.
È opportuno, prima di ogni decisione, distinguere con chiarezza dati normativi certi e prassi giudiziarie: sulla materia della responsabilità genitoriale il quadro di riferimento è dettato dal codice civile, mentre "Liberi di scegliere" ne rappresenta un'applicazione organizzativa.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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