«Liberi di scegliere»: tutela dei minori e famiglie che escono dalla mafia
Torna al centro del dibattito il progetto «Liberi di scegliere», nato per sostenere minori e famiglie che vogliono affrancarsi da contesti di criminalità organizzata. È utile distinguere ciò che è già diritto vigente, come la limitazione della responsabilità genitoriale, dalle misure di protezione e dagli interventi organizzativi ancora affidati alla prassi e a protocolli specifici.
Di cosa parliamo
«Liberi di scegliere» è un progetto avviato nel 2017 presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi esteso ad altre sedi tramite protocolli d'intesa tra magistratura minorile, Ministeri e associazioni. L'obiettivo è offrire a minori cresciuti in famiglie legate alla criminalità organizzata un percorso alternativo, con supporto educativo, psicologico e, dove necessario, allontanamento dal contesto d'origine.
Va chiarito subito un punto. Non risulta ad oggi un atto normativo che fissi una data unica di entrata in vigore di un «pacchetto di misure» organico su questa materia. Chi legge notizie di stampa che annunciano scadenze precise dovrebbe verificare sempre l'esistenza e il numero della legge o del decreto richiamato. In assenza di un riferimento identificabile, quelle previsioni vanno lette come iniziative in discussione o come prassi giudiziaria, non come diritto certo.
Il quadro normativo già vigente
Lo strumento giuridico su cui il progetto poggia esiste da tempo ed è il codice civile. L'art. 330 c.c. consente al tribunale di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i propri doveri con grave pregiudizio per il figlio. L'art. 333 c.c. prevede misure meno drastiche, come prescrizioni o l'allontanamento del minore, quando la condotta del genitore, pur non giustificando la decadenza, è comunque dannosa.
Su questa base il giudice minorile può disporre l'allontanamento del minore da un ambiente familiare in cui l'esposizione a modelli criminali costituisce di per sé un pregiudizio. Non esiste alcun automatismo: il tribunale valuta caso per caso, sulla base di elementi concreti e nel superiore interesse del minore.
Quanto alla protezione delle persone che collaborano o che escono da contesti mafiosi, il riferimento sistematico è il Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e, per i collaboratori e testimoni di giustizia, la normativa sulle speciali misure di protezione. In quel perimetro possono rientrare misure abitative e forme di tutela dell'identità.
Il cambio di generalità
Il «cambio di generalità» non è un istituto indistinto. Occorre distinguere due piani.
Da un lato, il cambiamento del nome o del cognome per motivi ordinari segue la procedura amministrativa degli artt. 89 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396, con istanza al prefetto. Dall'altro, la modifica delle generalità collegata a programmi di protezione risponde a regole proprie della normativa antimafia, con finalità di sicurezza e non di mera preferenza personale.
Sul piano civilistico l'effetto è rilevante e spesso sottovalutato: la variazione delle generalità incide su contratti, rapporti bancari, titoli di studio, posizioni previdenziali e ogni atto pregresso intestato al nome precedente. Vanno gestiti allineamenti documentali e possibili questioni di continuità dei rapporti giuridici.
Implicazioni pratiche
Per il minore e per il genitore che intende collaborare, il percorso combina un profilo di protezione e uno di diritto di famiglia. Le due dimensioni seguono autorità e tempistiche diverse: il tribunale per i minorenni per gli aspetti di responsabilità genitoriale, gli organi competenti per le misure di protezione.
La conseguenza operativa è che le decisioni non sono reversibili con leggerezza e producono effetti su più fronti. Serve una valutazione preliminare completa, che consideri sia la posizione del minore sia i riflessi patrimoniali e documentali per l'intero nucleo.
Cosa fare in concreto
- Verificate sempre l'esistenza e gli estremi (legge o decreto, numero, anno) di qualsiasi «nuova misura» annunciata dalla stampa prima di assumere decisioni.
- Distinguete il piano della tutela del minore (artt. 330 e 333 c.c., tribunale per i minorenni) da quello della protezione personale (D.Lgs. 159/2011).
- Se è in gioco un cambio di generalità, individuate il fondamento corretto: procedura amministrativa (DPR 396/2000) o misura di protezione.
- Mappate in anticipo i rapporti giuridici pregressi (contratti, banche, titoli, previdenza) su cui il cambio di generalità produrrà effetti.
- Documentate ogni elemento utile a dimostrare il pregiudizio per il minore: il tribunale decide caso per caso, su prove concrete.
Un'ultima avvertenza
La materia intreccia diritto di famiglia, sicurezza e stato civile. Proprio per questo è essenziale non confondere ciò che è già norma vigente con progetti o annunci non ancora tradotti in atti normativi identificabili.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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