Lavoro

Licenziamento del dirigente: quando è legittimo

Il dirigente non gode delle stesse tutele dell'impiegato in caso di licenziamento. La regola di riferimento non è la giusta causa ma la 'giustificatezza', un concetto più ampio e flessibile elaborato dalla giurisprudenza. Capire questa differenza è decisivo, sia per chi valuta un recesso, sia per chi lo subisce e vuole verificarne la legittimità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Il licenziamento dei dirigenti resta un'area a disciplina peculiare. A differenza degli altri lavoratori subordinati, il dirigente non beneficia del regime generale della giusta causa e del giustificato motivo previsto dalla L. 604/1966 e dalla L. 300/1970. Vale invece la nozione di giustificatezza, elaborata dalla contrattazione collettiva e progressivamente definita dalla Cassazione.

La distinzione non è formale. Determina quali ragioni legittimano il recesso e quali tutele spettano al dirigente in caso di licenziamento ingiustificato.

Inquadramento normativo

La L. 604/1966 esclude espressamente i dirigenti dalla disciplina limitativa dei licenziamenti (art. 10). Ne consegue che il datore di lavoro può recedere anche senza una giusta causa in senso stretto (un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto) o un giustificato motivo tipizzato.

Al posto di questi requisiti opera la giustificatezza: un criterio più ampio, che ammette il recesso quando sorretto da ragioni apprezzabili sul piano del rapporto fiduciario, dell'organizzazione aziendale o della coerenza gestionale. La Cassazione ha chiarito che la giustificatezza non coincide con la giusta causa, ma non può ridursi ad arbitrio: il recesso deve poggiare su motivi non pretestuosi, coerenti con il ruolo apicale del dirigente.

La tutela economica in caso di licenziamento ingiustificato è affidata ai CCNL di settore, che di norma prevedono un'indennità supplementare parametrata all'anzianità e non la reintegrazione.

Dirigente 'vero' e pseudo-dirigente

Il regime attenuato si applica solo al dirigente in senso proprio: figura apicale, dotata di autonomia decisionale, poteri di rappresentanza e responsabilità sull'organizzazione o su un ramo significativo dell'impresa.

Diverso è il caso dello pseudo-dirigente: chi porta la qualifica formale ma svolge in concreto mansioni prive dei tratti dell'apicalità. In questa ipotesi la giurisprudenza riqualifica il rapporto e riapre le tutele ordinarie contro il licenziamento.

Le conseguenze cambiano a seconda della data di assunzione:

Lo pseudo-dirigente, una volta riqualificato, può quindi accedere a protezioni molto più ampie di quelle contrattuali riservate ai dirigenti.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro la maggiore libertà di recesso non equivale a discrezionalità assoluta: un licenziamento privo di giustificatezza espone all'indennità supplementare prevista dal CCNL.

Per il dirigente, la verifica ruota su due assi: la reale sussistenza della giustificatezza e la corrispondenza tra qualifica formale e mansioni effettive. Da quest'ultima dipende l'eventuale riapertura delle tutele ordinarie.

Sul piano dei termini, il licenziamento del dirigente è soggetto ai termini di decadenza dell'art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010: 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale (o l'avvio di conciliazione/arbitrato). L'operatività di questi termini per il dirigente va valutata caso per caso, anche in relazione alle tutele contrattuali invocate.

Va inoltre considerato che diversi CCNL dirigenti prevedono un procedimento arbitrale o il ricorso a un Collegio di conciliazione e arbitrato: un passaggio che può precedere o sostituire l'azione giudiziale e i cui termini devono essere verificati nello specifico contratto applicabile.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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