Lavoro

Sanzioni disciplinari: il licenziamento deve essere proporzionato

Un giudice del lavoro ha ritenuto eccessivo il licenziamento di una dipendente che aveva sputato in faccia a un collega. La condotta resta censurabile, ma la sanzione espulsiva è apparsa sproporzionata rispetto al fatto. La decisione richiama un principio cardine del diritto del lavoro: tra colpa e punizione deve esistere una misura. Vediamo perché conta per chi gestisce il personale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Una lavoratrice viene licenziata per giusta causa dopo aver sputato in faccia a un collega durante un alterco sul luogo di lavoro. Il datore qualifica il gesto come violazione grave, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Il giudice del lavoro, pur non negando la rilevanza disciplinare della condotta, dichiara il licenziamento eccessivo: la sanzione massima non è proporzionata al fatto contestato.

Il punto non è stabilire se il comportamento fosse accettabile (non lo era), ma se la reazione del datore fosse adeguata. È qui che la decisione assume valore generale.

Inquadramento normativo

Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall'art. 2119 del Codice civile: presuppone una causa "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Si tratta di una soglia alta. Non ogni inadempimento o condotta scorretta legittima la rottura immediata del contratto.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (art. 3, legge 604/1966) riguarda invece un "notevole inadempimento" degli obblighi contrattuali e consente il preavviso. In entrambi i casi opera il principio di proporzionalità: la sanzione deve essere graduata in funzione della gravità concreta del fatto, dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), del contesto e dei precedenti del lavoratore.

Questo principio trova fondamento anche nell'art. 2106 c.c., che impone alle sanzioni disciplinari di essere proporzionate all'infrazione, e nei criteri di gradualità tipicamente previsti dai contratti collettivi, che scandiscono una progressione: dal richiamo verbale, alla multa, alla sospensione, fino al licenziamento.

La giurisprudenza è costante: il giudice non si limita a verificare se il fatto è avvenuto, ma valuta se la sanzione scelta sia coerente con la gravità della condotta. Una reazione episodica, in un contesto di tensione, senza precedenti disciplinari, raramente giustifica la sanzione espulsiva.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro la lezione è netta: la gravità soggettiva di un gesto non basta a giustificare il licenziamento. Occorre dimostrare che quel fatto, in quel contesto, abbia compromesso in modo irreparabile il vincolo fiduciario.

Un licenziamento ritenuto sproporzionato espone l'azienda a conseguenze rilevanti: reintegrazione o indennità risarcitoria, a seconda del regime applicabile (Statuto dei lavoratori o disciplina del cosiddetto contratto a tutele crescenti), oltre ai costi del contenzioso.

Per il lavoratore, al contrario, il principio di proporzionalità rappresenta una tutela concreta: anche una condotta riprovevole non legittima automaticamente la sanzione più severa, soprattutto in assenza di precedenti.

La scelta della sanzione, dunque, non è un atto discrezionale puro. È un atto sindacabile, che deve reggere a un controllo di ragionevolezza.

Cosa fare in concreto

La fermezza nella reazione disciplinare è legittima e talvolta doverosa. Ma fermezza non significa automatismo: la proporzione tra fatto e sanzione resta il criterio decisivo, e ignorarla è il modo più rapido per trasformare un licenziamento in un risarcimento.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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