Lavoro

Licenziamento e incapacità naturale del lavoratore: i termini di impugnazione

L'incapacità naturale del lavoratore al momento del licenziamento pone un problema delicato: come conciliare i termini di decadenza per l'impugnazione con l'incapacità di comprendere e reagire all'atto ricevuto. Il tema tocca la struttura dei termini fissati dall'art. 6 della legge n. 604/1966 e l'onere di dimostrare la condizione psichica del dipendente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 luglio 2026 ·4 min

Il problema in sintesi

Quando un lavoratore riceve un licenziamento mentre si trova in uno stato di incapacità naturale, si apre una questione pratica rilevante: i termini per reagire all'atto continuano a decorrere anche se il destinatario non è in grado di comprenderne il significato?

È un interrogativo che riguarda direttamente la tenuta del diritto di difesa. Chi non è lucido difficilmente può attivarsi per tutelare la propria posizione entro le scadenze di legge.

Cos'è l'incapacità naturale

Occorre anzitutto chiarire una distinzione che genera confusione.

L'interdizione e l'inabilitazione sono condizioni giuridiche formali, dichiarate da un giudice con sentenza. Producono effetti stabili e sono opponibili ai terzi.

L'incapacità naturale (art. 428 c.c.) è invece uno stato di fatto: la persona, pur non essendo interdetta né inabilitata, si trova temporaneamente incapace di intendere e di volere. Può derivare da una patologia, da un trauma, dall'assunzione di farmaci, da uno stato depressivo acuto. Non risulta da alcun registro: va provata caso per caso.

È proprio questa natura fattuale a complicare la gestione dei termini processuali.

Come funzionano i termini dell'art. 6 L. 604/1966

Qui va corretta una semplificazione diffusa. L'art. 6 della legge n. 604/1966 non fissa un unico termine, ma due termini distinti e successivi.

Il primo: entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, il lavoratore deve impugnarlo in via stragiudiziale, cioè con un atto scritto (anche una semplice contestazione) idoneo a manifestare la volontà di opporsi. È un termine di decadenza.

Il secondo: entro i successivi 180 giorni, decorrenti *dall'impugnazione stragiudiziale* (non dalla ricezione del licenziamento), il lavoratore deve depositare il ricorso giudiziale o promuovere il tentativo di conciliazione o arbitrato.

Non esiste quindi un "termine unico di 240 giorni per impugnare". I due termini hanno funzioni diverse e decorrenze diverse: sommarli in un'unica scadenza è tecnicamente scorretto e può indurre errori di calcolo.

Il nodo dell'incapacità e i termini di decadenza

Il punto giuridicamente aperto è se, e come, lo stato di incapacità naturale incida sul decorso di questi termini.

La questione va inquadrata con prudenza. I termini di cui all'art. 6 sono termini di decadenza, non di prescrizione. La distinzione conta: alla decadenza si applica un regime diverso, e la sospensione prevista in materia di prescrizione (art. 2942 c.c., che sospende la prescrizione a favore di chi non ha la piena capacità e di chi è privo di rappresentante) non è automaticamente estensibile alla decadenza (art. 2964 c.c.).

Per questo la tutela del lavoratore incapace non può essere presentata come una regola meccanica di "proroga" o "sospensione" del termine. Nei casi concreti si è discusso di rimessione in termini, di rilevanza dell'impossibilità di agire e di decorrenza differita al momento in cui l'interessato (o chi lo assiste) riacquista la capacità di attivarsi. Sono soluzioni che dipendono dalla ricostruzione dei fatti e dalla prova della condizione.

Consigliamo di non affidarsi ad automatismi: ogni ipotesi va valutata sugli elementi documentali disponibili.

Cosa cambia in concreto

Per il lavoratore, il messaggio operativo è duplice.

Da un lato, l'incapacità naturale al momento del licenziamento può aprire margini per superare una decadenza altrimenti maturata. Dall'altro, questi margini non sono garantiti: vanno costruiti con prove solide e attivati tempestivamente, appena la condizione lo consente.

Per il datore di lavoro, la questione impone attenzione nella gestione dei recessi verso dipendenti in condizioni psicofisiche fragili o in congedo per patologie rilevanti: un licenziamento formalmente corretto può essere messo in discussione sul terreno della capacità del destinatario.

Cosa fare in concreto

  1. Documentate lo stato di incapacità. Raccogliete cartelle cliniche, certificati, referti, terapie in corso riferiti al periodo della comunicazione del licenziamento.
  1. Collocate con precisione il momento. Ciò che rileva è la condizione psichica *al momento della ricezione dell'atto*: datare correttamente la documentazione è decisivo.
  1. Mettete in conto la CTU. L'incapacità naturale si prova spesso attraverso una consulenza tecnica d'ufficio: preparate un quadro clinico coerente e completo.
  1. Agite appena possibile. Non appena la capacità di attivarsi è recuperata, formalizzate l'impugnazione: l'inerzia successiva indebolisce la posizione.
  1. Fatevi assistere subito. La verifica dei termini e dell'onere probatorio va impostata prima che le scadenze si consolidino.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.