Assunzione di un autonomo dopo il licenziamento: quando il recesso è illegittimo
Un'azienda licenzia per ragioni organizzative, poi affida le stesse mansioni a un collaboratore autonomo. La Cassazione ricorda che, in questi casi, il datore deve dimostrare l'impossibilità di ricollocare il dipendente. Se la posizione soppressa riemerge sotto altra veste, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo, con conseguenze sanzionatorie a carico del datore.
Il caso
Un lavoratore subordinato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (gmo): l'azienda dichiara la soppressione della sua posizione per ragioni organizzative. Poco dopo, però, affida le stesse funzioni a un collaboratore autonomo esterno. La questione approda in Cassazione, che affronta un punto ricorrente nel contenzioso del lavoro: la soppressione del posto era reale o solo apparente?
Nota di trasparenza: gli estremi puntuali della pronuncia richiamata dalla fonte (indicata come ordinanza n. 31312/2025) sono in corso di verifica sulle banche dati ufficiali (CED della Cassazione). I principi esposti di seguito riflettono l'orientamento consolidato di legittimità in materia di gmo e obbligo di ripescaggio, a prescindere dal singolo numero di ruolo.
Inquadramento normativo
Il giustificato motivo oggettivo è disciplinato dall'art. 3 della L. 604/1966: consente il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Non basta però dichiarare una riorganizzazione. La giurisprudenza di legittimità richiede due presupposti: l'effettività della ragione organizzativa e il rispetto dell'obbligo di repêchage.
Il *repêchage* (letteralmente "ripescaggio") è l'onere del datore di verificare, prima di licenziare, se il dipendente possa essere ricollocato in altre mansioni compatibili con il suo profilo, anche inferiori. È un obbligo di fonte giurisprudenziale, ancorato ai principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 7755/1998) e ribadito da numerose pronunce successive (tra le altre, Cass. n. 5592/2016 e Cass. n. 12101/2016), che ne hanno progressivamente definito ampiezza e onere probatorio a carico del datore.
Se l'azienda affida a un autonomo proprio le mansioni che dichiarava soppresse, la ragione organizzativa perde di consistenza: la posizione non è cessata, ha semplicemente cambiato forma contrattuale. Ne deriva un difetto del presupposto del gmo.
Un chiarimento sui termini: illegittimo, non "nullo"
È opportuno distinguere. Quando il licenziamento per gmo manca del suo presupposto — perché la posizione non è realmente cessata o non è stato assolto l'obbligo di ripescaggio — si parla di illegittimità del recesso, non di nullità in senso tecnico. La nullità è categoria riservata ad altre ipotesi (ad esempio il licenziamento discriminatorio o ritorsivo). La differenza non è solo terminologica: incide sul regime delle conseguenze.
Le conseguenze sanzionatorie
Gli effetti del licenziamento illegittimo dipendono dalla data di assunzione del lavoratore.
- Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, si applica l'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla riforma Fornero: a seconda dei casi, reintegrazione con indennità limitata oppure tutela solo indennitaria.
- Per gli assunti dal 7 marzo 2015, opera il contratto a tutele crescenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, che per il gmo illegittimo prevede in via ordinaria una tutela indennitaria, con reintegra riservata a ipotesi più circoscritte.
È un quadro composito, in cui la corretta qualificazione del vizio orienta la richiesta di reintegra o di indennizzo.
Implicazioni pratiche
Per le aziende, l'affidamento a un autonomo di mansioni dichiarate soppresse è un elemento che può ribaltare l'esito del giudizio: la soppressione appare simulata e l'onere della prova resta sul datore. Per i lavoratori, la successiva esternalizzazione delle proprie funzioni è un indizio rilevante da far valere in sede di impugnazione.
Cosa fare in concreto
Per l'azienda:
- Documentare in modo verificabile l'effettività della riorganizzazione, prima di procedere al recesso.
- Verificare e tracciare l'assolvimento dell'obbligo di ripescaggio su tutte le posizioni compatibili.
- Valutare con attenzione ogni successivo affidamento a esterni delle mansioni soppresse: è opportuno accertare che l'incarico presenti tratti di reale autonomia e non mascheri una posizione subordinata.
Per il lavoratore:
- Impugnare il licenziamento entro i termini di legge (60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, 180 per il deposito del ricorso).
- Raccogliere elementi sulla riorganizzazione e sull'eventuale ricopertura delle mansioni da parte di collaboratori esterni.
Conclusione
La forma contrattuale non cancella la sostanza dell'organizzazione. Se le mansioni sopravvivono, la ragione oggettiva del licenziamento si indebolisce. È una verifica che va condotta con dati concreti, sia da chi decide il recesso sia da chi lo contesta.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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