Lavoro

Licenziamento illegittimo e ingiurioso: la differenza che incide sul risarcimento

La Cassazione torna su un punto spesso confuso: un licenziamento illegittimo non è automaticamente ingiurioso. Solo modalità offensive o una pubblicità lesiva della dignità giustificano un risarcimento aggiuntivo rispetto alle tutele ordinarie. Nel caso esaminato, i giudici hanno annullato una condanna di 50.000 euro per difetto di prova. Una pronuncia che ridisegna gli oneri del lavoratore in giudizio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un lavoratore ottiene in giudizio l'accertamento dell'illegittimità del proprio licenziamento. Oltre alle tutele previste dalla legge, gli viene riconosciuta una somma aggiuntiva di 50.000 euro a titolo di danno per il carattere "ingiurioso" del recesso. La Cassazione, Sezione Lavoro, annulla questa voce risarcitoria: il licenziamento era illegittimo, ma mancava la prova degli elementi che lo rendono anche ingiurioso.

La decisione è utile perché chiarisce un equivoco frequente. Vincere la causa sull'illegittimità del licenziamento non comporta, da solo, un risarcimento ulteriore per la lesione della dignità del lavoratore.

Inquadramento normativo

Le tutele contro il licenziamento illegittimo sono disciplinate, a seconda della data di assunzione, dall'art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal D.Lgs. n. 23/2015 (cosiddetto contratto a tutele crescenti). Queste norme regolano le conseguenze del recesso viziato: reintegrazione o indennità risarcitoria, secondo i casi.

Il licenziamento è illegittimo quando manca una giusta causa o un giustificato motivo, oppure quando è viziato sul piano procedurale o formale. È un giudizio che riguarda la validità dell'atto.

Il licenziamento è ingiurioso quando, oltre a essere illegittimo, viene intimato con modalità offensive della persona del lavoratore: espressioni denigratorie, accuse infamanti non provate, diffusione pubblica delle ragioni del recesso in modo lesivo della reputazione. In questo caso si configura un danno ulteriore, di natura non patrimoniale, che si aggiunge alle tutele tipiche. Ma deve essere provato in modo specifico.

Cosa ha stabilito la Cassazione

La Corte distingue nettamente i due piani. L'illegittimità attiene al contenuto e alla forma del provvedimento. L'ingiuriosità attiene alle modalità con cui il datore comunica e gestisce il recesso, e alla loro idoneità a ledere la dignità o l'onore del lavoratore.

Non basta affermare che il licenziamento sia stato "ingiusto" o "doloroso". Occorre dimostrare elementi concreti: il tono offensivo della contestazione, la pubblicità data alle motivazioni, condotte vessatorie collaterali. In assenza di queste prove, il risarcimento aggiuntivo non spetta, anche se il licenziamento viene dichiarato illegittimo.

Nel caso esaminato, la condanna ai 50.000 euro è stata annullata proprio perché il lavoratore non aveva fornito riscontri specifici delle modalità lesive. La sola illegittimità non li sostituisce.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore il messaggio è chiaro: la domanda di danno per licenziamento ingiurioso va costruita a parte, con allegazioni e prove autonome rispetto all'illegittimità del recesso. Affidarsi all'idea che "il giudice riconoscerà comunque qualcosa in più" è un errore di strategia processuale.

Per il datore di lavoro, la pronuncia conferma che il rischio di una condanna aggiuntiva si concentra sul *come* viene gestito il licenziamento, non solo sul *se* ricorrano i presupposti. Contestazioni redatte con linguaggio neutro, riservatezza sulle motivazioni e assenza di condotte denigratorie riducono l'esposizione a richieste risarcitorie ulteriori.

La distinzione incide anche sulla quantificazione complessiva del contenzioso e sulle eventuali trattative transattive.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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