Lavoro

Licenziamento illegittimo e ingiurioso: il danno non patrimoniale va provato

Un licenziamento dichiarato illegittimo non comporta automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ribadisce che occorre provare modalità offensive specifiche, un pregiudizio concreto e il nesso tra le due cose. Una distinzione decisiva: una cosa è il 'se' del recesso, altra è il 'come' con cui viene comunicato ed eseguito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Un dipendente di una società per azioni veniva colpito da tre distinti licenziamenti, tutti dichiarati illegittimi in sede giudiziale. Oltre alle tutele tipiche contro il recesso illegittimo, il lavoratore chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che la reiterazione dei provvedimenti avesse assunto carattere vessatorio e lesivo della sua dignità.

La domanda risarcitoria veniva però rigettata. La ragione è netta: mancava la prova di condotte effettivamente offensive. L'illegittimità dei licenziamenti, da sola, non basta a fondare la pretesa.

Il principio: distinguere il "se" dal "come"

Il punto centrale è la separazione tra due profili distinti.

Il "se" riguarda la legittimità del licenziamento: se il datore aveva o meno una giusta causa o un giustificato motivo. Quando manca, il recesso è illegittimo e scattano le tutele previste dall'ordinamento.

Il "come" riguarda invece le modalità con cui il licenziamento viene comunicato ed eseguito. È su questo piano che può configurarsi l'ingiuriosità: un recesso intimato con forme denigratorie, umilianti o gratuitamente lesive della dignità personale del lavoratore.

L'illegittimità è una valutazione sul merito del provvedimento; l'ingiuriosità è una valutazione sul comportamento. Non c'è automatismo tra le due: un licenziamento può essere infondato senza essere offensivo.

Inquadramento normativo

Il danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso non discende dalla disciplina sanzionatoria del recesso, ma dalle regole generali sulla responsabilità. Il riferimento è agli artt. 2043 e 2059 c.c., letti alla luce dell'art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona. È risarcibile, in questa cornice, la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, come la dignità e la reputazione professionale.

Quanto all'apparato di tutela contro il licenziamento illegittimo in sé, occorre distinguere due regimi. Per i rapporti instaurati prima del 7 marzo 2015 opera l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970). Per le assunzioni successive a tale data si applica invece il regime delle cosiddette "tutele crescenti" introdotto dal D.lgs. n. 23/2015, con un diverso sistema di conseguenze. La domanda di danno non patrimoniale per ingiuriosità resta in ogni caso autonoma rispetto a entrambi i regimi: si fonda sulle norme generali e segue regole probatorie proprie.

Cosa richiede l'onere probatorio

Per ottenere il risarcimento, chi agisce deve provare tre elementi cumulativi:

  1. Modalità offensive specifiche: comportamenti concreti, non la sola infondatezza del recesso. Espressioni denigratorie, esposizione pubblica, intenti persecutori documentabili.
  2. Un danno concreto: un pregiudizio effettivo alla persona, alla sua reputazione o al suo equilibrio, non presunto né astratto.
  3. Il nesso causale: il collegamento diretto tra le modalità offensive e il pregiudizio lamentato.

In assenza anche di uno solo di questi presupposti, la domanda non può essere accolta. Nel caso esaminato, la reiterazione dei licenziamenti illegittimi non è stata ritenuta di per sé prova di vessazione.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, la pronuncia chiarisce che ottenere la declaratoria di illegittimità non equivale a ottenere un risarcimento aggiuntivo per danno alla persona. Le due domande viaggiano su binari distinti e la seconda impone uno sforzo probatorio autonomo, spesso impegnativo.

Per il datore di lavoro, emerge che la legittimità del recesso e la correttezza delle sue modalità sono profili separati. Un licenziamento può reggere nel merito ma esporre comunque a responsabilità se comunicato in forme lesive; oppure cadere nel merito senza generare alcun danno non patrimoniale, se eseguito con sobrietà.

Cosa fare in concreto

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