Lavoro

Accesso abusivo ai dati dei colleghi: quando scatta il licenziamento

Un dipendente che consulta senza autorizzazione i dati dei colleghi può essere licenziato per giusta causa, anche se dalla sua condotta non deriva alcun danno patrimoniale all'azienda. La Cassazione ribadisce che a rilevare è la rottura del vincolo fiduciario, non il pregiudizio economico. Un principio che ridisegna i confini della responsabilità disciplinare nell'era dei dati digitali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un lavoratore accede alle informazioni riservate dei colleghi utilizzando le credenziali o i sistemi aziendali, senza averne titolo. Non sottrae denaro, non causa perdite economiche misurabili. Eppure viene licenziato per giusta causa. Legittimo? Secondo la Cassazione, sì.

La questione tocca un nodo ricorrente: fino a che punto un comportamento privo di conseguenze patrimoniali può giustificare la sanzione espulsiva più grave prevista dall'ordinamento del lavoro.

Inquadramento normativo

Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall'art. 2119 del Codice civile, che lo ammette quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Il presupposto è la gravità della condotta, valutata in relazione alla lesione del rapporto di fiducia tra le parti.

Sul versante penale entra in gioco l'art. 615-ter del Codice penale, che punisce l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La norma sanziona sia chi si introduce senza autorizzazione, sia chi vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Consultare i dati dei colleghi violando i limiti dell'autorizzazione ricevuta rientra in questa fattispecie: non conta che il dipendente abbia le credenziali per entrare nel sistema, ma che le abbia usate per finalità estranee a quelle consentite.

La Cassazione Civile, in linea con l'orientamento consolidato, ha chiarito che la giusta causa prescinde dall'esistenza di un danno economico. Ciò che rileva è l'idoneità della condotta a incrinare in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro.

Implicazioni pratiche

Per il dipendente, il messaggio è netto: l'accesso a dati e informazioni aziendali va misurato sul perimetro dell'autorizzazione ricevuta, non sulla disponibilità tecnica dello strumento. Avere una password non equivale ad avere il diritto di consultare qualsiasi contenuto.

La condotta assume rilievo su tre piani distinti che possono cumularsi: disciplinare (fino al licenziamento), penale (l'art. 615-ter è procedibile e prevede la reclusione) e civilistico, qualora emerga un danno.

Per il datore di lavoro, la pronuncia conferma che la sanzione espulsiva regge anche senza quantificare un pregiudizio. Resta però fermo l'onere di dimostrare l'abusività dell'accesso e la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato. La violazione va provata, non presunta: servono log di accesso, tracciabilità delle operazioni e un quadro autorizzativo chiaro.

Attenzione a un punto delicato: i controlli sull'attività informatica del lavoratore devono rispettare i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e la normativa sulla protezione dei dati personali. Un accertamento condotto in violazione di queste regole rischia di rendere inutilizzabile la prova su cui si fonda il licenziamento.

Cosa fare in concreto

Per i datori di lavoro:

Per i lavoratori:

La linea di confine tra uso legittimo e accesso abusivo non passa dalla tecnica, ma dall'autorizzazione. Consigliamo, in entrambe le prospettive, di formalizzare per iscritto i perimetri di accesso: è il modo più efficace per prevenire il contenzioso e per gestirlo, se insorge.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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