Lavoro

Rissa e licenziamento per giusta causa: quando il rapporto si interrompe

La partecipazione a una rissa può costare il posto di lavoro. Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Palermo conferma che un simile comportamento può integrare la giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. Ma il datore di lavoro deve rispettare precisi criteri di gravità e proporzionalità. Vediamo cosa cambia in concreto per aziende e lavoratori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un dipendente prende parte a una rissa. Il datore di lavoro reagisce con il licenziamento immediato, senza preavviso. La questione arriva davanti alla Corte d'Appello di Palermo, che si pronuncia sulla legittimità del provvedimento.

Il principio affermato è chiaro: la partecipazione a una rissa può giustificare la risoluzione del rapporto per giusta causa. Ma non in modo automatico. Occorre valutare la gravità concreta della condotta e la proporzionalità della sanzione.

Inquadramento normativo

La base di riferimento è l'articolo 2119 del codice civile. La norma consente a ciascuna delle parti di recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, o senza preavviso nel contratto a tempo indeterminato, quando si verifica «una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

La giusta causa, dunque, è quel fatto talmente grave da compromettere in modo irreparabile il vincolo di fiducia tra le parti. Non ogni comportamento scorretto raggiunge questa soglia: serve un episodio idoneo a rendere impossibile la continuazione del rapporto, anche solo per il periodo di preavviso.

La giurisprudenza richiede sempre una valutazione caso per caso. Il giudice non si limita a constatare il fatto materiale, ma pesa le circostanze concrete: il ruolo del lavoratore, il contesto, le conseguenze, l'eventuale ruolo attivo o difensivo nella rissa.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro la sentenza conferma uno strumento, ma impone anche un metodo. Non basta che il dipendente sia stato coinvolto in una colluttazione. Occorre dimostrare che quel comportamento, per intensità e circostanze, ha reciso il legame fiduciario.

È decisivo il criterio di proporzionalità. Un episodio in cui il lavoratore ha svolto un ruolo marginale o meramente difensivo può giustificare una sanzione più lieve, ma non il licenziamento in tronco. Al contrario, un comportamento aggressivo e reiterato, magari commesso da chi ricopre mansioni delicate — si pensi a un addetto alla sicurezza, tenuto per definizione a garantire l'ordine — pesa in senso opposto.

Rileva anche il contesto: una rissa sul luogo di lavoro o durante l'orario di servizio incide sul rapporto più di un episodio avvenuto nella sfera privata, sebbene anche quest'ultimo possa avere riflessi disciplinari quando compromette l'immagine aziendale o il vincolo fiduciario.

Per il lavoratore, la conseguenza è che ogni condotta violenta va valutata con attenzione. La contestazione disciplinare va affrontata subito, con memorie difensive puntuali sul proprio effettivo ruolo nell'episodio.

Il procedimento disciplinare resta obbligatorio

Anche di fronte a un fatto grave, il datore di lavoro non può licenziare in modo estemporaneo. Deve rispettare le garanzie procedurali previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970): contestazione scritta e specifica dell'addebito, tempo congruo per le difese, rispetto del principio di immediatezza.

Un vizio procedurale può rendere illegittimo anche un licenziamento astrattamente fondato nel merito.

Cosa fare in concreto

La lezione della pronuncia è netta: la rissa può giustificare il licenziamento, ma la legittimità del provvedimento si gioca sempre sull'equilibrio tra fatto e sanzione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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