Trasloco durante la malattia: quando il licenziamento è illegittimo
Un dipendente in malattia che effettua un trasloco può essere licenziato? Il Tribunale di Campobasso risponde di no in modo automatico. Per la legittimità del recesso serve la prova concreta che l'attività abbia pregiudicato o ritardato la guarigione. E quella prova spetta al datore di lavoro. Una pronuncia che ridisegna i confini dei controlli aziendali durante l'assenza per malattia.
Il caso
Un'azienda licenzia un proprio dipendente, invalido al 60%, dopo averlo fatto pedinare da un'agenzia di investigatori privati. Il motivo: durante un periodo di malattia certificata per patologia psichica, il lavoratore era stato immortalato mentre svolgeva un trasloco, quindi attività fisica ritenuta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato.
Secondo il datore, quel comportamento dimostrava una simulazione o comunque un abuso dell'assenza per malattia. Il Tribunale di Campobasso ha ribaltato questa impostazione, dichiarando il licenziamento illegittimo.
Inquadramento normativo
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa presuppone, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, che sia il datore di lavoro a provare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento del recesso. Non è il lavoratore a dover dimostrare la propria innocenza: è l'azienda a dover dimostrare la colpa.
Nel contesto della malattia, la giurisprudenza consolidata ha individuato due ipotesi in cui l'attività svolta dal dipendente assente può giustificare una sanzione: quando l'attività dimostra l'inesistenza della malattia (simulazione), oppure quando essa è idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione, violando l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Il punto decisivo è che nessuna delle due ipotesi si presume. Vanno provate.
Perché lo svolgimento di attività fisica non basta
Il Tribunale ha valorizzato la natura della patologia. Trattandosi di una malattia psichica, non esiste una correlazione automatica tra lo sforzo fisico di un trasloco e il peggioramento o il ritardo nella guarigione. Anzi, in alcuni quadri clinici l'attività può risultare persino compatibile con il percorso terapeutico.
Per questo il giudice ha richiesto una prova scientifica: l'azienda avrebbe dovuto dimostrare, con supporto tecnico-medico, che proprio quella attività aveva concretamente compromesso la ripresa. In mancanza, le riprese degli investigatori privati fotografano un fatto neutro, non un illecito.
Gli investigatori, del resto, possono accertare comportamenti materiali del lavoratore, ma non possono sostituirsi a una valutazione clinica sull'incidenza di quei comportamenti sulla salute.
Implicazioni pratiche
Per i datori di lavoro, la pronuncia conferma un principio spesso sottovalutato: la sorveglianza tramite agenzia investigativa produce elementi utili solo se inseriti in un quadro probatorio completo. Il video del dipendente in attività, da solo, non regge in giudizio.
Serve un nesso, documentato, tra l'attività osservata e il danno alla guarigione. E questo nesso, quando la patologia non è fisica ma psichica, difficilmente si costruisce senza il supporto di un medico legale.
Per i lavoratori, la sentenza chiarisce che l'assenza per malattia non equivale a un obbligo di immobilità domiciliare. Comportamenti ordinari, anche impegnativi, non integrano di per sé un abuso, salvo che risultino oggettivamente incompatibili con la patologia certificata.
Resta ferma, però, la prudenza: un comportamento palesemente contraddittorio rispetto alla malattia dichiarata espone comunque a contestazioni.
Cosa fare in concreto
Per il datore di lavoro:
- Prima di licenziare, verificate la natura della patologia certificata e la sua reale incompatibilità con l'attività osservata.
- Non fondate il recesso sul solo materiale investigativo: acquisite una valutazione medico-legale sul nesso tra attività e guarigione.
- Documentate ogni passaggio istruttorio, ricordando che l'onere della prova grava sull'azienda.
Per il lavoratore:
- Conservate la certificazione medica e ogni indicazione terapeutica ricevuta, comprese eventuali attività consentite.
- In caso di contestazione o licenziamento, valutate tempestivamente l'impugnazione nei termini di legge, raccogliendo la documentazione clinica utile a dimostrare la compatibilità del comportamento con la malattia.
Conclusione
La decisione del Tribunale di Campobasso non introduce un principio nuovo, ma lo applica con rigore: nel diritto del lavoro nulla si presume. Il licenziamento è un atto grave e, come tale, richiede prove concrete, non sospetti fotografati.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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