Condominio

Licenziamento del portiere: quorum condominiale e motivo lecito

Sopprimere il servizio di portierato e licenziare il portiere sono due decisioni distinte, con regole diverse. La prima riguarda la validità della delibera assembleare; la seconda la legittimità del recesso datoriale. Confondere i due piani espone il condominio a delibere impugnabili e a un licenziamento ritorsivo, con conseguenze economiche che ricadono sul riparto tra i condòmini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un orientamento giurisprudenziale recente, formatosi anche in sede di lavoro presso i tribunali di merito, torna sul tema del licenziamento del portiere deciso in sede condominiale. Il punto centrale è la netta separazione tra due questioni che nella pratica vengono spesso sovrapposte: la regolarità della delibera con cui l'assemblea decide di sopprimere il portierato e la legittimità del motivo del licenziamento del lavoratore.

Nota metodologica: gli estremi puntuali della singola pronuncia (Tribunale, sezione, numero e anno) vanno verificati presso la fonte prima di ogni utilizzo processuale. Qui trattiamo il principio, non una decisione da attribuire come precedente vincolante.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due piani.

Piano condominiale. La soppressione del servizio di portierato non è una semplice questione di gestione ordinaria. Quando comporta la modifica della destinazione d'uso di beni comuni (ad esempio l'alloggio del portiere, la guardiola) si applica l'art. 1117-ter c.c., che richiede la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio (800 millesimi), oltre agli oneri di convocazione ivi previsti. Quando invece la decisione incide solo sull'organizzazione del servizio senza modificare la destinazione dei beni, si applicano i quorum dell'art. 1136 c.c., da individuare in relazione all'oggetto specifico (in seconda convocazione, di regola, maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore).

Le conseguenze di un errore sul quorum non sono uniformi. È utile tenere distinti due regimi:

Piano lavoristico. Anche una delibera valida non rende automaticamente legittimo il licenziamento. Se il recesso è determinato in modo esclusivo da un motivo illecito — ad esempio un intento ritorsivo verso il lavoratore — trova applicazione l'art. 1345 c.c.: il licenziamento è nullo perché sorretto dal solo motivo illecito determinante. La nullità apre alla tutela reintegratoria, con reintegra e risarcimento, a prescindere dalla dimensione occupazionale del datore.

Implicazioni pratiche

Per il condominio la conseguenza è duplice.

Sul versante della delibera, un vizio di quorum non impugnato nei termini resta efficace; se impugnato tempestivamente e accolto, la decisione di soppressione cade e il rapporto di portierato prosegue, con i relativi costi.

Sul versante del lavoro, il rischio maggiore è che la soppressione del servizio sia solo lo schermo di una scelta punitiva. In quel caso il condominio-datore può essere condannato alla reintegra e al risarcimento, con un'esposizione economica che si distribuisce sul riparto millesimale tra tutti i condòmini, anche quelli favorevoli alla continuazione del servizio.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La tenuta della decisione dipende dalla coerenza tra i due piani: una delibera formalmente valida e un licenziamento sorretto da un motivo lecito e oggettivo. Quando manca il secondo, la validità del primo non basta a proteggere il condominio dalle conseguenze reintegratorie e dai relativi costi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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