Lavoro

Licenziamento ritorsivo dopo la causa per mobbing: quando è nullo

La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento intimato per ritorsione al dipendente che aveva avviato una causa per mobbing. Il recesso fondato su un motivo illecito e determinante è invalido in radice, anche quando si maschera dietro il superamento del periodo di comporto. Una decisione che rafforza la tutela di chi esercita i propri diritti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un lavoratore agisce in giudizio contro il proprio datore per mobbing. A distanza di tempo riceve un licenziamento formalmente motivato con il superamento del periodo di comporto, cioè l'arco temporale entro cui il posto di lavoro resta protetto durante la malattia.

La Cassazione, Sezione Lavoro, ha però guardato oltre la forma. Ha ritenuto che il recesso fosse in realtà una rappresaglia contro l'azione legale intrapresa dal dipendente. Da qui la declaratoria di nullità.

Inquadramento normativo

Il perno della decisione è l'art. 1345 del Codice civile. La norma stabilisce che il contratto è illecito quando le parti sono state determinate a concluderlo esclusivamente da un motivo illecito comune. La giurisprudenza applica questo principio anche agli atti unilaterali, come il licenziamento: se il recesso è determinato in modo esclusivo e decisivo da un intento ritorsivo, è nullo.

Sul piano delle conseguenze opera l'art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che per i licenziamenti nulli prevede la tutela reintegratoria piena: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. La nullità, a differenza dell'illegittimità, non ammette sanatorie e non è soggetta ai limiti risarcitori applicabili ad altre categorie di vizi.

Due punti meritano attenzione. Primo: il motivo ritorsivo deve essere l'unica ragione effettiva del licenziamento, non una concausa. Secondo: l'onere di provare l'intento illecito grava sul lavoratore, che può però avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Perché la sentenza conta

Il messaggio è netto. Il datore non può utilizzare un istituto legittimo — come il comporto — per colpire chi ha esercitato un diritto costituzionalmente garantito, quello di agire in giudizio (art. 24 Cost.).

La vicinanza temporale tra l'azione legale e il licenziamento diventa un indizio pesante. Non basta da sola, ma se il datore non riesce a dimostrare una ragione autonoma e reale del recesso, l'intento ritorsivo emerge.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore la tutela è massima: la nullità apre alla reintegrazione anche nelle imprese di piccole dimensioni e a prescindere dalla data di assunzione, poiché non si tratta di un vizio ordinario ma di un atto contrario a norme imperative.

Per il datore di lavoro il perimetro si restringe. Un licenziamento intimato a ridosso di una controversia promossa dal dipendente sarà osservato con particolare rigore. La motivazione formale non protegge, se dietro si cela una finalità punitiva. Diventa essenziale poter documentare la genuinità e l'autonomia della ragione posta a base del recesso.

Attenzione anche al comporto: il suo superamento legittima il licenziamento solo se il conteggio è corretto e se, in presenza di assenze legate a condizioni di lavoro contestate, non si presta a uso strumentale.

Cosa fare in concreto

Se sei un lavoratore:

Se sei un datore di lavoro:

In entrambi i casi consigliamo di far esaminare la situazione da un professionista prima di assumere iniziative, perché la qualificazione del vizio incide in modo decisivo sulle tutele applicabili.

Un principio consolidato

La pronuncia non introduce una regola nuova, ma consolida un orientamento chiaro: la libertà di recesso del datore incontra il limite invalicabile del divieto di ritorsione. Chi esercita un diritto in giudizio non può essere punito per averlo fatto.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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