Licenziamento per motivi economici e NASpI: requisiti, termini e cosa verificare
Chi perde il lavoro per ragioni economiche, organizzative o produttive ha di norma diritto alla NASpI, l'indennità di disoccupazione gestita dall'INPS. Percepirla, però, non significa accettare la legittimità del recesso. Vediamo requisiti, importo, durata e — soprattutto — i termini da rispettare: quello per la domanda e quello, distinto, per impugnare il licenziamento.
Quando il licenziamento dà diritto alla NASpI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) spetta ai lavoratori che hanno perso involontariamente l'occupazione. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo — il cosiddetto motivo economico, cioè ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento — rientra a pieno titolo tra le cessazioni involontarie.
È qui necessaria una distinzione netta. Il diritto alla NASpI e la legittimità del licenziamento sono due piani separati: presentare domanda di indennità e percepirla non equivale ad accettare la cessazione del rapporto. Il lavoratore può riscuotere il sussidio e, parallelamente, contestare in giudizio il recesso.
I requisiti contributivi
Per accedere alla prestazione servono due condizioni cumulative:
- lo stato di disoccupazione, da dichiarare con la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro);
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
Va segnalata un'evoluzione importante: dal 2022 è venuto meno il previgente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti. Oggi rileva il solo parametro delle tredici settimane di contribuzione, semplificazione che ha ampliato la platea dei beneficiari.
Importo e durata
L'importo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni: dalla base imponibile si ricava la misura dell'indennità, soggetta a un massimale annualmente rivalutato. È prevista una progressiva riduzione (décalage) a partire da un certo mese di fruizione.
La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nell'ultimo quadriennio, con un tetto massimo di ventiquattro mesi.
La fruizione è subordinata agli obblighi di condizionalità: partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro e disponibilità a percorsi di reinserimento, pena la decurtazione o la perdita del sussidio.
Dimissioni e risoluzione consensuale
Le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, di regola, non danno diritto alla NASpI, perché manca il carattere involontario della cessazione.
Esiste però un'eccezione rilevante. La risoluzione consensuale raggiunta in sede di conciliazione protetta, all'esito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, conserva l'accesso all'indennità. È un punto su cui occorre fare chiarezza, perché la disciplina dell'art. 7 della Legge 604/1966 viene spesso citata in modo impreciso:
- l'art. 7 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla competente sede prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese sopra la soglia dimensionale;
- altra cosa è la risoluzione consensuale conclusa in sede di conciliazione, che — proprio perché formalizzata in sede protetta nell'ambito di quella procedura — mantiene il diritto alla NASpI.
Confondere i due profili può portare a scelte negoziali sfavorevoli.
Le novità sul requisito contributivo
La normativa più recente ha introdotto un requisito contributivo aggiuntivo per chi accede nuovamente alla NASpI a breve distanza da una precedente cessazione volontaria del rapporto. La ratio è contrastare un uso improprio dell'alternanza tra dimissioni e nuove assunzioni di breve durata seguite da licenziamento.
Su questo punto è doverosa una precisazione di metodo: la soglia temporale esatta e l'entità del requisito ulteriore vanno verificate alla luce della Legge di Bilancio 2025 e, soprattutto, delle istruzioni operative pubblicate dall'INPS, che ne definiscono l'applicazione concreta. Prima di assumere decisioni sul rapporto di lavoro è opportuno controllare la circolare INPS di riferimento.
Cosa fare in concreto
- Presenta la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto: oltre il termine il diritto decade.
- Rilascia la DID e adempi agli obblighi di condizionalità per non perdere l'indennità.
- Valuta l'impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione: è un termine distinto e autonomo rispetto a quello per la domanda NASpI.
- Conserva la documentazione: lettera di licenziamento, buste paga dell'ultimo quadriennio, estratto contributivo.
- Le due scadenze — domanda NASpI e impugnazione — corrono in parallelo: è opportuno verificarle congiuntamente per non comprometterle.
La convivenza tra percezione del sussidio e contestazione del recesso resta pienamente possibile: i due procedimenti viaggiano su binari separati.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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