Lavoro

Riscossione e blocco dei pagamenti: limiti di pignorabilità per stipendi e compensi

Chi ha debiti iscritti a ruolo può vedere bloccati o ridotti i pagamenti che riceve da pubbliche amministrazioni e da terzi. Due meccanismi distinti operano in parallelo: la verifica preventiva sui pagamenti pubblici e il pignoramento presso terzi. I limiti cambiano molto a seconda che si tratti di stipendio, compenso professionale o prestazione assistenziale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 giugno 2026 ·4 min

Due strumenti diversi, spesso confusi

Quando si parla di "blocco dei pagamenti" per chi ha debiti fiscali, occorre tenere separati due istituti che funzionano in modo differente.

Il primo è la verifica preventiva prevista dall'art. 48-bis del Dpr 602/1973. Prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico devono verificare se il beneficiario è moroso per cartelle di pari o maggiore importo. In caso positivo, sospendono il pagamento e ne segnalano l'esistenza all'agente della riscossione, che può attivare il pignoramento.

Il secondo è il pignoramento presso terzi ex art. 72-ter del Dpr 602/1973, con cui l'agente della riscossione aggredisce direttamente le somme che un terzo (datore di lavoro, committente, banca) deve al debitore.

La verifica art. 48-bis, da sola, non sottrae denaro: blocca e segnala. È il pignoramento che incide sul credito. Confonderli porta a reazioni sbagliate.

I limiti di pignorabilità sulle retribuzioni

Per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione, l'art. 72-ter Dpr 602/1973 fissa frazioni proprie, distinte dal regime ordinario dell'art. 545 c.p.c.

Nella versione vigente, l'agente della riscossione può pignorare:

Le soglie e le frazioni sono soggette a modifiche normative: vanno sempre verificate alla data dell'atto. Questo regime vale per i dipendenti pubblici e privati e per i titolari di pensione.

Professionisti: regime diverso

Per i liberi professionisti la situazione è differente. I compensi che il professionista vanta verso il committente sono crediti ordinari di natura contrattuale, non retribuzioni da lavoro subordinato.

Ne consegue che le tutele dell'art. 545 c.p.c. — pensate per stipendi, salari e pensioni — non si applicano automaticamente ai crediti professionali, che restano in linea di principio pignorabili in misura più ampia. Affermare il contrario è una semplificazione che può indurre in errore.

Va segnalato che l'art. 54 del Tuir (Dpr 917/1986), spesso citato in questo contesto, disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo: non regola la pignorabilità dei compensi. Confondere i due piani è frequente quanto sbagliato.

Co.co.co. e percettori assistenziali

Per i collaboratori coordinati e continuativi, la qualificazione del compenso ai fini della pignorabilità non è univoca. Secondo un orientamento, trattandosi di prestazioni a carattere continuativo e di natura parasubordinata, si tende ad applicare per analogia le tutele previste per le retribuzioni; ma si tratta di un'impostazione interpretativa, non di un dato certo, da valutare caso per caso.

Per borse di studio e prestazioni di natura assistenziale, operano specifiche regole di impignorabilità: alcune somme assistenziali sono sottratte all'esecuzione, altre godono di tutele rafforzate. È un terreno che richiede verifica puntuale della fonte del versamento.

La tutela del conto corrente

Quando lo stipendio o la pensione sono già stati accreditati sul conto, intervengono i commi 7 e 8 dell'art. 545 c.p.c.

Per le somme accreditate prima del pignoramento, l'impignorabilità opera per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale. Per le somme accreditate dallo stesso giorno o dopo il pignoramento, si applicano invece i limiti ordinari di pignorabilità.

La distinzione tra accredito ante e post pignoramento è decisiva e va sempre verificata sull'estratto conto.

Cosa fare in concreto

Gli importi e le frazioni indicati possono mutare per effetto di interventi normativi: ogni valutazione va riferita alla disciplina in vigore alla data dell'atto.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.