Lavoro

Pignoramento dello stipendio sul conto corrente: quali limiti nel 2026

Quando lo stipendio viene accreditato sul conto corrente, le regole del pignoramento cambiano rispetto al prelievo diretto in busta paga. La legge distingue tra somme già presenti sul conto e accrediti futuri, fissando soglie di impignorabilità legate all'assegno sociale. Capire questa differenza è decisivo per il lavoratore che teme un blocco delle proprie risorse.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro normativo

Il pignoramento dello stipendio è disciplinato dall'art. 545 del codice di procedura civile. La norma prevede limiti diversi a seconda del momento in cui il creditore aggredisce la somma.

Quando lo stipendio viene pignorato direttamente presso il datore di lavoro (prima dell'accredito), opera il classico limite del quinto: il creditore può prelevare al massimo un quinto della retribuzione netta, cioè il 20%. Questa quota può salire in caso di concorso tra più creditori, ma con precisi tetti di legge.

Una volta che lo stipendio è stato accreditato sul conto corrente, la logica cambia. L'art. 545, commi 7 e 8, cod. proc. civ. introduce una duplice regola. Per gli accrediti già presenti sul conto al momento del pignoramento, è impignorabile l'importo pari al triplo dell'assegno sociale. La parte eccedente quella soglia può invece essere aggredita per intero. Per gli accrediti successivi al pignoramento, torna invece a operare il limite del quinto.

Per i crediti erariali si applica inoltre l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, che detta soglie specifiche a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, graduate in base all'importo dello stipendio.

La soglia dell'assegno sociale

Il parametro chiave è l'assegno sociale, il cui importo viene aggiornato ogni anno. La soglia impignorabile è pari al triplo di tale valore. Le somme accreditate come stipendio o pensione, già presenti sul conto, restano intoccabili fino a questa cifra.

Si tratta di una tutela pensata per garantire al debitore un minimo vitale. Diversi tribunali (tra cui Velletri, Bari e Perugia) hanno chiarito i confini di questa protezione, in particolare sulla necessità di distinguere con precisione la natura delle somme accreditate. La banca, terzo pignorato, deve infatti indicare quali importi derivano da stipendio o pensione e quali no.

Cosa cambia per il lavoratore

La distinzione tra somme già presenti e accrediti futuri ha conseguenze concrete. Se il pignoramento arriva quando sul conto c'è più del triplo dell'assegno sociale, l'eccedenza è aggredibile subito e per intero. Chi accumula sul conto più mensilità rischia dunque una sottrazione più ampia rispetto a chi le spende.

Lo stipendio che entra dopo il pignoramento gode invece della protezione del quinto: il datore continua a versare, la banca vincola solo un quinto degli accrediti successivi.

Un punto spesso trascurato riguarda l'onere della prova sulla natura delle somme. Se sul conto confluiscono anche entrate diverse dallo stipendio (rimborsi, bonifici occasionali), può sorgere contestazione su quali importi siano coperti dall'impignorabilità. Documentare con chiarezza la provenienza degli accrediti è quindi fondamentale.

È utile ricordare che le tutele non sono automatiche in ogni caso: vanno fatte valere nel procedimento, anche attraverso l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi quando i limiti non vengano rispettati.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la natura degli accrediti: conserva le buste paga e gli estratti conto che dimostrano quali somme derivano da stipendio o pensione.
  2. Non accumulare più mensilità sul conto se temi un pignoramento imminente: le somme già presenti oltre il triplo dell'assegno sociale sono aggredibili per intero.
  3. Controlla la dichiarazione del terzo pignorato: la banca deve indicare correttamente quali importi sono impignorabili. Un errore può ridurre indebitamente la tua liquidità.
  4. Valuta tempestivamente l'opposizione: se i limiti di legge non vengono rispettati, i termini per reagire sono stretti.
  5. Distingui il caso del creditore erariale: per i debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applicano le soglie dell'art. 72-ter, differenti da quelle ordinarie.

Consigliamo di analizzare la posizione con un professionista prima di ogni decisione, perché la corretta qualificazione delle somme e i tempi di reazione incidono in modo determinante sull'esito.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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