Terzo Settore

Liste d'attesa e diritto alla salute: cosa dice il Rapporto PiT Salute

Cittadinanzattiva torna a misurare la distanza tra il diritto alla salute scritto nelle norme e quello effettivamente esigibile. Tra liste d'attesa, nomenclatore aggiornato e nuove regole sui tempi massimi, il punto non è solo cosa spetta al cittadino, ma come ottenerlo. Esaminiamo il quadro normativo e gli strumenti concreti per far valere le tutele.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

Cittadinanzattiva, attraverso il marchio PiT Salute (Progetto integrato di tutela), raccoglie da anni segnalazioni dei cittadini su accesso alle cure, tempi di attesa e qualità dell'assistenza. Le edizioni del Rapporto fotografano i punti di frizione del Servizio Sanitario Nazionale e accompagnano alcune evoluzioni legislative.

*Nota: l'effettiva pubblicazione e i contenuti dell'edizione 2026 del Rapporto vanno verificati direttamente alla fonte Cittadinanzattiva.*

Il tema di fondo resta costante: il divario tra il diritto formalmente riconosciuto e la sua esigibilità concreta. Un diritto previsto dalla legge ma non ottenibile nei tempi e nei modi dovuti è un diritto sulla carta.

Inquadramento normativo

Il fondamento è l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Da qui discendono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che individuano le prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale.

Sul fronte tariffario e delle prestazioni erogabili, il riferimento è all'aggiornamento del nomenclatore e dei LEA disposto con i decreti ministeriali di attuazione (cd. DM Tariffe). *La denominazione informale "Decreto Tariffe 2025" non corrisponde a un atto univocamente identificabile: gli estremi precisi del DM applicabile vanno verificati di volta in volta, anche per gli scaglioni temporali di entrata in vigore.*

Sulle liste d'attesa è intervenuto il D.L. 73/2024, convertito con L. 107/2024 (cd. decreto liste d'attesa). Tra le misure: la previsione di un CUP unico regionale e infraregionale, una Piattaforma nazionale delle liste di attesa per il monitoraggio, e il rafforzamento dei poteri ispettivi sull'effettivo rispetto dei tempi massimi.

Un passaggio operativo decisivo, spesso ignorato, è contenuto nell'art. 3, commi 10-13, del D.Lgs. 124/1998: quando l'azienda sanitaria non garantisce la prestazione entro i tempi massimi previsti per la classe di priorità, il cittadino può ottenerla in regime di intramoenia o presso strutture private accreditate senza oneri aggiuntivi rispetto al ticket ordinario. La differenza di costo resta a carico della struttura inadempiente.

Sul versante delle cure palliative e della terapia del dolore, la L. 38/2010 garantisce l'accesso a queste prestazioni come parte integrante dei LEA. Resta invece la L. 210/1992 per gli indennizzi da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

Il ruolo del terzo settore

La materia non riguarda solo il rapporto individuale cittadino-ASL. Gli enti del terzo settore svolgono una funzione strutturale di tutela e di partecipazione. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), all'art. 55, disciplina la co-programmazione e la co-progettazione: strumenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni coinvolgono gli enti nella definizione e nell'attuazione degli interventi sociali e socio-sanitari.

È in questo spazio che si colloca l'azione delle organizzazioni di tutela: non solo raccolta di segnalazioni, ma interlocuzione formale con le istituzioni sui bisogni rilevati.

Implicazioni pratiche

Per il cittadino, le novità normative spostano l'asse dalla rivendicazione astratta alla pretesa documentata. Conoscere la classe di priorità assegnata alla propria prescrizione e i tempi massimi corrispondenti è la condizione per attivare le tutele.

Le classi di priorità sono indicate dal medico prescrittore sull'impegnativa:

Il superamento di questi termini non è un disagio da subire, ma un presupposto che attiva facoltà precise.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la classe di priorità indicata sull'impegnativa (U/B/D/P) e individua il tempo massimo corrispondente per la prestazione richiesta.
  2. Conserva ogni documento: prescrizione, conferma di prenotazione con data, eventuali scontrini di prestazioni effettuate a pagamento per impossibilità di accesso nei tempi.
  3. Segnala all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'azienda sanitaria il mancato rispetto dei tempi massimi, chiedendo per iscritto l'attivazione del percorso alternativo ex art. 3 D.Lgs. 124/1998.
  4. Richiedi formalmente l'erogazione in intramoenia o presso struttura accreditata senza oneri aggiuntivi qualora il termine sia decorso.
  5. Nelle situazioni con termini decadenziali o con profili risarcitori complessi, è opportuno un approfondimento legale tempestivo, poiché la mancata azione nei tempi può precludere la tutela.

La distanza tra norma ed effettività si colma con prove e tempestività. Il diritto alla salute si difende anche con la documentazione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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