Liti condominiali e giudice di pace: cosa cambia con il rinvio della riforma
Il passaggio delle controversie condominiali alla competenza del giudice di pace, previsto dalla riforma della magistratura onoraria, è stato oggetto di un nuovo rinvio. La proroga sposta in avanti l'entrata in vigore e prolunga l'incertezza sul foro competente. Per amministratori e condòmini, nel breve periodo, nulla cambia nelle modalità di tutela giudiziale.
Il contesto
La riforma della magistratura onoraria ha previsto, tra le altre cose, un ampliamento della competenza del giudice di pace, con il trasferimento progressivo di alcune materie oggi assegnate al tribunale. Tra queste rientrano talune controversie in materia condominiale.
L'entrata in vigore di questa parte della riforma è stata più volte differita. Un recente provvedimento di proroga ha spostato ulteriormente in avanti il termine di operatività. Gli estremi puntuali del provvedimento e la nuova data vanno verificati alla luce del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in questa sede ci limitiamo a registrare l'effetto, ossia il rinvio del passaggio di competenza.
Il tema ha sollevato critiche nella comunità forense, soprattutto per l'incertezza che genera sulla pianificazione del contenzioso e per l'impatto che il futuro trasferimento avrà sui carichi di lavoro del giudice di pace.
Inquadramento normativo
La competenza del giudice di pace è disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che ne ridefiniscono l'ambito sia per valore sia per materia. È utile tenere distinti due profili.
La competenza per valore riguarda le cause fino a determinate soglie economiche e prescinde dall'oggetto specifico della lite. La competenza per materia attribuisce invece al giudice di pace determinate categorie di controversie a prescindere dal loro valore. Il trasferimento di parte del contenzioso condominiale incide proprio su questo secondo profilo, ampliando le materie di competenza dell'ufficio onorario.
Fino all'effettiva entrata in vigore della disposizione, le controversie condominiali continuano a seguire i criteri attuali di riparto tra giudice di pace e tribunale. Restano ferme le regole sostanziali e processuali in materia condominiale.
Sul piano sostanziale, due riferimenti meritano attenzione. L'impugnazione delle delibere assembleari è regolata dall'art. 1137 c.c.: per le delibere annullabili il ricorso all'autorità giudiziaria va proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla deliberazione per i condòmini presenti dissenzienti o astenuti e dalla comunicazione per gli assenti. Le delibere nulle — ad esempio per oggetto impossibile o illecito, o per vizi radicali — sono invece impugnabili senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse.
Va inoltre ricordato che per la maggior parte delle liti condominiali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Prima di avviare una causa occorre quindi esperire il tentativo di mediazione presso un organismo abilitato.
Implicazioni pratiche
Nell'immediato il messaggio è di continuità: il rinvio non modifica le tutele a disposizione di amministratori e condòmini, né i termini sostanziali per agire. Chi deve impugnare una delibera o avviare una lite continua a rivolgersi al giudice oggi competente secondo i criteri vigenti.
L'incertezza si colloca sul piano della pianificazione. Sapere a quale giudice saranno assegnate, in futuro, determinate controversie influisce sulla strategia processuale e sulla stima dei tempi. Il futuro spostamento di materie verso il giudice di pace, inoltre, porrà un tema di sostenibilità dei carichi: un afflusso significativo di nuove cause potrebbe allungare i tempi di definizione, vanificando in parte l'obiettivo di alleggerimento del tribunale.
È opportuno, perciò, non costruire scelte di lungo periodo facendo affidamento su date di entrata in vigore non ancora consolidate.
Cosa fare in concreto
- Verificare i termini di impugnazione prima di tutto: per le delibere annullabili i trenta giorni dell'art. 1137 c.c. sono perentori e non si interrompono in attesa di chiarimenti sulla riforma.
- Esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 prima di agire in giudizio, individuando per tempo l'organismo competente.
- Distinguere delibere annullabili e nulle: per i vizi che determinano nullità non vi è decadenza, ma è prudente non attendere oltre il necessario per ragioni probatorie.
- Aggiornare la documentazione condominiale (verbali, convocazioni, comunicazioni) così da poter dimostrare con precisione date e modalità di notifica.
- Monitorare la pubblicazione del testo definitivo del provvedimento di proroga per disporre della data corretta di entrata in vigore.
Disclaimer
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